La corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione 10, presieduta da Baldassare Quartararo, con tre sentenze ha accolto gli appelli della Società Ilios srl annullando gli avvisi di accertamento emessi dall’agenzia delle entrate direzione provinciale di Messina, per gli anni 2002, 2004 e 2005, con i quali era stata accertata una indebita detrazione di Iva di oltre un milione e mezzo di euro più sanzioni ed interessi per un totale di circa 3 milioni di euro.
La vicenda oggetto del rilevante contenzioso ha riguardato la cessione di un importante complesso alberghiero di Taormina e la detraibilità dell’Iva pagata per l’acquisto dalla società ricorrente. In particolare gli accertamenti scaturivano da una verifica della guardia di finanza e dall’agenzia delle entrate che avevano ipotizzato una operazione ritenuta parzialmente fittizia relativa alla cessione della struttura alberghiera.
La Ilios aveva riscattato l’immobile da una società di leasing facente capo ad Unicredit e la società di leasing determinava, all’atto dell’acquisto del bene poi ceduto a Ilios, una soluzione di continuità in una catena di trasferimenti fra persone giuridiche che l’agenzia delle entrate ha ritenuto riconducibili al medesimo contesto societario e ad identico recinto di interessi e situazioni giuridiche rilevanti, tanto da considerare l’operazione parzialmente fittizia con conseguente indetraibilità dell’Iva. La società ha proposto ricorsi avverso i citati avvisi di accertamento che venivano rigettati in primo grado.
Anche la commissione tributaria regionale respingeva gli appelli della società che, assistita dall’avvocato Angelo Cuva del foro di Palermo, provvedeva a proporre ricorso per cassazione. La suprema corte di Cassazione con tre ordinanze del 2019 ha accolto i ricorsi cassando con rinvio le sentenze impugnate, affermando, tra l’altro, che “nella specie, è incontestato che il soggetto passivo Ilios abbia assolto al pagamento dell’Iva per l’acquisto del compendio alberghiero, in corrispondenza di una operazione effettivamente posta in essere e soggetta a detta imposta.
Né l’amministrazione ha contestato la fittizietà delle operazioni e l’inattendibilità delle scritture contabili o delle fatture utilizzate dal contribuente per l’operazione passiva; men che meno l’erario ha revocato in dubbio il profilo dell’inerenza della cessione dalla società di leasing ad Ilios”. La Corte di Giustizia di secondo Grado della Sicilia nel giudizio di rinvio ha preso atto del principio di diritto espresso dalla corte di Cassazione ed ha accolto gli appelli annullando gli originari avvisi di accertamento con riferimento al disconoscimento della detrazione Iva.
In particolare la Corte ha rilevato che la società pur non avendo mai gestito l’albergo si è adoperata per la sua ristrutturazione finalizzata alla sua messa in esercizio ed ha conseguentemente affermato la “insussistenza di elementi sufficienti per ritenere la Spa Ilios soggetto non esercente attività imprenditoriale (dunque società fittizia o schermo), e, conseguentemente, per escludere il diritto al rimborso dell’IVA versata in relazione all’acquisto della struttura alberghiera”. Dopo un complesso contenzioso durato più di 15 anni, afferma l’avvocato Cuva, “viene finalmente riconosciuto il diritto della Società a detrarre l’Iva pagata per l’acquisto del complesso alberghiero in conformità a quanto previsto dalla legge, che consente al compratore di portare in detrazione l’imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore quando si tratti di acquisto effettuato nell’esercizio di impresa ed inerente all’attività svolta”.
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