Il presidente della terza sezione del Tar di Palermo non ha accolto la richiesta di sospensiva presentata dal Wwf, Legambiente e Lipu contro il decreto emanato dall’assessorato regionale all’agricoltura sulla preapertura della caccia. L’unione associazioni venatorie siciliane (Unaves) assistiti dagli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, l’associazione Liberi Cacciatori Siciliani assistita dall’avvocato Alfio Barbagallo tramite memoria difensiva, affermavano l’inammissibilità di un’istanza cautelare monocratica, per ottenere l’esecuzione di quanto già disposto da un’ordinanza collegiale. Il presidente dichiarava inammissibile la richiesta delle associazioni ambientaliste mantenendo in vigore il decreto sulla distribuzione dei tesserini venatori così come richiesto dalle associazioni dei cacciatori.

“Fake news da associazioni”

“Certe associazioni venatorie diffondono fake news pur di difendersi dal malcontento dei propri associati per la disastrosa querelle sul calendario venatorio – dice Ennio Bonfanti del Wwf – La preapertura della caccia in Sicilia resta sospesa almeno fino al 18 settembre, come stabilito da Tar e Cga. Questo è chiaro a tutti e non ci possono essere interpretazioni di sorta. Nei giorni scorsi è successo che la regione ha emanato una circolare ai comuni siciliani dando istruzioni operative sulla distribuzione dei tesserini venatori, documento che ogni cacciatore deve obbligatoriamente possedere per poter andare a caccia.

La richiesta al tribunale

Il Wwf Legambiente e Lipu hanno chiesto al presidente del Tar l’emissione di un decreto monocratico rilevando che tale circolare ingenererebbe nei cacciatori l’erronea convinzione che la caccia si apra dal 1° settembre come previsto dal calendario venatorio prima della sospensione, e che sia possibile cacciare la tortora, fattispecie già bocciata sempre dal Tar quando a luglio ha accolto il ricorso delle associazioni ambientaliste.

Respinta la richiesta

Oggi il presidente del Tar ha respinto tale istanza non ritenendola ammissibile perché non prevista dalle norme sul processo amministrativo. Considerato che l’esercizio della caccia in questo periodo di sospensione costituisce reato con la sanzione accessoria della sospensione del porto di fucile fino a tre anni disposta dal questore, le associazioni venatorie farebbero bene ad informare puntualmente tutti i cacciatori per evitare tali gravi conseguenze”.