Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, in composizione monocratica, con decreto pubblicato questa mattina, ha rigettato il ricorso presentato da alcune associazioni contro il calendario venatorio predisposto dal dipartimento dello Sviluppo rurale dell’assessorato regionale dell’Agricoltura. La stagione della caccia, pertanto, partirà regolarmente il 17 settembre.
Lo fa sapere la Regione siciliana con una nota ufficiale nella quale si sottolinea che non avveniva da anni che la caccia aprisse regolarmente senza sospensive da parte dei tribunali dovute ai ricorsi degli ambientalisti.
Sammartino, “riconosciuta la correttezza del calendario”
“Il pronunciamento del giudice amministrativo – commenta l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino – ha riconosciuto nel merito la correttezza del procedimento messo in atto dal dipartimento dello Sviluppo rurale nella redazione del calendario venatorio. Dopo molti anni la stagione della caccia potrà partite regolarmente nella data stabilita, senza stop e sospensive, grazie alla trasparenza dell’operato dei nostri uffici”.
Prime doppiette dal 2 settembre, apertura totale dal 17
In particolare, il Tar ha stabilito che l’apertura generale della stagione il 17 settembre risulta in linea con quanto previsto dalla norma che individua tale data nella terza domenica del mese.
La cosiddetta pre-apertura in alcune giornate di settembre (2, 3, 6, 9 e 10) relativamente alla caccia di determinate specie è stata considerata legittima in ragione del fatto che l’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) si è espresso favorevolmente per quella al colombaccio e anche alla tortora, ritenendo, in questo caso, “attuabile il prelievo alla tortora selvatica nel territorio regionale” tenuto conto del “piano di prelievo massimo previsto da codesta Amministrazione pari a 3.300 capi, valutato il carniere massimo per cacciatore giornaliero (5 capi) e per stagione (15 capi) e considerata la prevista introduzione di un sistema informatico di monitoraggio del prelievo che consente l’interruzione della caccia al raggiungimento del tetto predeterminato”.
Infine, per il coniglio selvatico il Tar ha stabilito che “la preapertura della caccia non risulta lesiva delle ragioni delle ricorrenti, giacché lo stesso decreto impugnato demanda la regolamentazione ad un provvedimento successivo, che sarà adottato sulla base dell’analisi dei dati raccolti con il censimento della specie in corso di realizzazione (censimento effettuato dall’Università di Palermo, e solo di recente trasmesso all’amministrazione)”.
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