Il Cga dà ragione al Comune perchè l’assegnazione del concerto di capodanno del 2014 fu regolare. A distanza di 8 anni da quel Capodanno arriva la decisione dei giudici amministrativi. Il concerto era finito nelle aule dei tribunali dopo che una società era stata esclusa dall’organizzazione dell’evento promosso dal Comune e si era rivolta al Tar per fare valere le sue ragioni. Il titolare aveva anche presentato un esposto da cui era partita un’inchiesta della Procura per abuso d’ufficio. I 4 imputati sono stati assolti in primo grado.

La condanna del comune del 2017

Come riporta il Giornale di Sicilia, nel 2017 i giudici amministrativi si erano pronunciati a favore di quell’impresa ritenendo illegittimo l’appalto affidato dall’amministrazione comunale a un’altra società che aveva partecipato all’avviso pubblico. L’ente comunale era stato condannato e chiamato a risarcire la ditta estromessa per un importo di 5 mila euro.

Il Cga ribalta la sentenza

Ora però il Cga ha ribaltato la sentenza accogliendo il ricorso del Comune. Secondo i giudici, le procedure che portarono la commissione nominata dal Comune a scegliere la proposta della società, che poi si occupò dei festeggiamenti in piazza per la notte di San Silvestro del 31 dicembre 2013, erano regolari.  “I criteri di valutazione e la richiesta di documentazione amministrativa – si legge nella sentenza emessa dal Cga – risultano correttamente inserite nell’avviso al fine di selezionare, a monte, tra le tante proposte artistiche, provenienti da “associazioni e società di manifesta esperienza nell’organizzazione e gestione di spettacoli ed eventi culturali”, quelle di maggiore qualità, idonee a definire l’oggetto della prestazione da affidare nella fase successiva”. E che il principio di esclusiva con l’artista inserito tra i requisti del bando “è un elemento essenziale e naturale del contratto di agenzia” e che «il proponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività”. “Ragione per cui – è scritto nella sentenza – è infondata in radice la censura che esso sarebbe un requisito illegittimamente introdotto perché non previsto nell’avviso”.