la decisione

Il concerto di Capodanno del 2014 finito in Tribunale, il Cga dà ragione al Comune

Il Cga dà ragione al Comune perchè l’assegnazione del concerto di capodanno del 2014 fu regolare. A distanza di 8 anni da quel Capodanno arriva la decisione dei giudici amministrativi. Il concerto era finito nelle aule dei tribunali dopo che una società era stata esclusa dall’organizzazione dell’evento promosso dal Comune e si era rivolta al Tar per fare valere le sue ragioni. Il titolare aveva anche presentato un esposto da cui era partita un’inchiesta della Procura per abuso d’ufficio. I 4 imputati sono stati assolti in primo grado.

La condanna del comune del 2017

Come riporta il Giornale di Sicilia, nel 2017 i giudici amministrativi si erano pronunciati a favore di quell’impresa ritenendo illegittimo l’appalto affidato dall’amministrazione comunale a un’altra società che aveva partecipato all’avviso pubblico. L’ente comunale era stato condannato e chiamato a risarcire la ditta estromessa per un importo di 5 mila euro.

Il Cga ribalta la sentenza

Ora però il Cga ha ribaltato la sentenza accogliendo il ricorso del Comune. Secondo i giudici, le procedure che portarono la commissione nominata dal Comune a scegliere la proposta della società, che poi si occupò dei festeggiamenti in piazza per la notte di San Silvestro del 31 dicembre 2013, erano regolari.  “I criteri di valutazione e la richiesta di documentazione amministrativa – si legge nella sentenza emessa dal Cga – risultano correttamente inserite nell’avviso al fine di selezionare, a monte, tra le tante proposte artistiche, provenienti da “associazioni e società di manifesta esperienza nell’organizzazione e gestione di spettacoli ed eventi culturali”, quelle di maggiore qualità, idonee a definire l’oggetto della prestazione da affidare nella fase successiva”. E che il principio di esclusiva con l’artista inserito tra i requisti del bando “è un elemento essenziale e naturale del contratto di agenzia” e che «il proponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività”. “Ragione per cui – è scritto nella sentenza – è infondata in radice la censura che esso sarebbe un requisito illegittimamente introdotto perché non previsto nell’avviso”.

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