Dal 1968 il Comune di Palermo non ha mai stabilito quali siano le aree pubbliche dove consentire l’installazione di circhi e dei parchi di divertimento. Adesso i giudici del Tar di Palermo hanno accolto il ricorso di alcuni giostrai e imposto all’amministrazione di adempiere a quanto prescritto dalla legge entrata in vigore 56 anni.
Gli esercenti che organizzano circhi e parchi di divertimento itineranti assistiti dall’avvocato Vittorio Fiasconaro hanno chiesto l’istituzione delle aree dove sarà possibile fare richiesta per dare vita a spettacoli di intrattenimento. Del resto la norma numero 337 del 18 marzo del 1968 è chiarissima.
La sentenza
“Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento” e che “le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali”. Non avere questo elenco comporta spese notevoli da parte dei circensi visto che devono rivolgersi spesso ai privati con notevoli costi di affitto delle aree che pesano non poco sulle casse degli organizzatori. I giudici della prima sezione del Tar di Palermo, presieduti da Aurora Lento, hanno accolto il ricorso e diffidato il Comune di Palermo, alla luce della ingiustificata inerzia, a compilare l’elenco delle aree disponibili entro 120 giorni.
La condanna della corte dei conti per non aver pagato l’erario
In un altro procedimento, i giudici della corte dei conti presieduti da Salvatore Chiazzese. hanno condannato Giovanni Garibaldi, 52 anni di Scicli (Ragusa) accusato di non aver versato all’erario circa 200 mila euro dei proventi del gioco del lotto. Secondo quanto accertato dalla procura contabile il titolare di una ricevitoria del gioco del lotto ha consentito a una cliente di accumulare nel corso di una giornata un significativo debito derivato dalle numerose scommesse senza riscuotere i soldi.
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