La terza sezione del Tar Sicilia ha rigettato il ricorso di un’impresa portuale contro il provvedimento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, che, nell’ambito della liberalizzazione dei servizi portuali, con apposita norma regolamentare, ha definito le operazioni di rizzaggio, derizzaggio, fardaggio e fissaggio come servizi portuali e non come operazioni portuali.

Ciò significa che gli armatori, soprattutto i piccoli, potranno avviare la cosiddetta “autoproduzione” per questi servizi, impiegando il proprio personale, senza rivolgersi alle imprese portuali. Nella sentenza, i giudici amministrativi (presidente Maria Cristina Quiligotti, consigliere Maria Cappellano, referendario Calogero Commandatore) sono arrivati alla conclusione che “rizzaggio e derizzaggio delle merci si possono ricondurre alla disciplina dei servizi portuali specialistici, in quanto strettamente connessi al ciclo delle operazioni che si svolgono nel porto, e aventi, oltre a importanti profili di sicurezza della navigazione, anche un aspetto economico e, pertanto, necessariamente subordinate al potere autorizzativo dell’Autorità portuale”.