Sbloccato dal Tar di Palermo il servizio di assistenza agli alunni disabili nel Comune di Misilmeri. L’amministrazione comunale aveva predisposto una gara e affidato il servizio al raggruppamento temporaneo d’impresa tra le cooperative sociali “Salute e Assistenza”, “Incastri ricreativi” e “Relife” che aveva presentato un ribasso del 100% degli oneri di gestione sull’importo a base della gara. La cooperativa sociale Anchise ha presentato ricorso contestando proprio il ribasso.

La cooperativa, dunque, contestava l’errore del Comune di Misilmeri ad aver aggiudicato la gara ad una ditta prefigurando l’anomalia dell’offerta. Il Comune di Misilmeri, difeso dagli avvocati Giancarlo Pellegrino e Sandro Di Carlo, è riuscito a dimostrare che la ditta vincitrice avrebbe, comunque, ottenuto un guadagno economico e che, pertanto, il ribasso del 100% non è di per se illegittimo.

Condividendo la tesi dei legali del Comune, il Tar Palermo ha respinto il ricorso ed ha confermato la legittimità e l’operato del Comune di Misilmeri che, adesso, potrà avviare finalmente il servizio di assistenza in favore degli alunni disabili. “Qualora il bando di gara ha nettamente distinto una parte del valore del contratto di appalto come spesa incomprimibile (quella afferente al costo del personale) mentre nulla ha specificato con riferimento alla restante parte della base d’asta, ha di fatto consentito che l’offerta del ribasso, senza limite, possa giungere fino alla misura del 100%, salvo poi a doverlo giustificare” – si legge nella sentenza – Inoltre, “per consolidato orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato, detto ribasso non costituisce di per sé causa di anomalia dell’offerta, risultando, anzi pacificamente ammesso, nei casi in cui l’offerente dimostri che l’offerta sia, comunque, remunerativa e sostenibile”.