Aveva i titoli per vincere il concorso ma l’esito apparentemente annunciato è stato sovvertito dalla prova orale. Per il Tar, però, il conferimento ad altri due soggetti degli incarichi messi a bando da parte dell’Università di Palermo è da annullare perchè non erano predeterminati i criteri di valutazione della prova. L’ateneo dovrà nominare una nuova Commissione e a svolgere nuovamente la prova orale.

La storia

La storia emerge dalle pagine di una sentenza recentemente emessa dai giudici amministrativi di Palermo nel caso seguito dai legali Massimo Petrucci e Adele Saito, rispettivamente fondatore e associato dello studio Slp Legal Consulting.

Il ricorso è stato promosso da una candidata che ha partecipato a una procedura valutativa per titoli e colloquio indetta dall’Università ad aprile dello scorso anno per affidare due incarichi per attività di supporto alle attività didattiche e di ricerca relative al tirocinio.

Nella comparazione dei titoli il risultato per la ricorrente era stato ottimo. Si è, infatti, guadagnata 27 punti nella valutazione dei titoli staccando di 12 punti un’altra partecipante e di 15 l’altra. L’esito che sembrava già annunciato è stato però sovvertito dal colloquio. E così, pur essendo la più titolata, è arrivata la dichiarazione di non idoneità.

La sentenza

Per i giudici Federica Cabrini (presidente), Giuseppe La Greca (consigliere) e Fabrizio Giallombardo (referendario ed estensore) non c’è “alcun dubbio sull’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione resistente”. Anzitutto per i giudici sarebbe stato necessario determinare una griglia di valutazione del colloquio per “ben motivare in ordine all’attribuzione del punteggio”.

“L’attribuzione di un punteggio massimo così elevato – si legge in sentenza -, di fatto svincolato da ogni griglia di valutazione a monte e rimasta ingiustificata a valle, data l’assenza di qualsivoglia motivazione in ordine all’attribuzione di un punteggio nell’ambito dell’amplissima forbice valutativa stabilita dalla Commissione, non lascia alcun dubbio sull’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione”.

Soddisfazione da parte dei legali dello studio Petrucci. “La procedura – commentano Petrucci e Saito – era segnata da un ingiustificato squilibrio a sfavore dei criteri oggettivi espressi dalla valutazione dei titoli. Una scelta illogica e in ampio contrasto con la giurisprudenza in materia”.