La Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia ha condannato l’ex dirigente generale del Dipartimento Regionale Comunicazioni e Trasporti, l’avvocato Giovanni Lo Bue, a risarcire 64.800 euro alla Regione Siciliana, oltre rivalutazione e interessi.

Giovanni Lo Bue era stato citato in giudizio per avere illegittimamente conferito nel 2009 consulenze esterne a due avvocati nell’ambito dei progetti integrati (Italbank e Italmed), finanziati dal C.I.P.E. e che annoveravano tra gli enti esecutori anche la Regione Siciliana, i cui compensi non sono stati ammessi a discarico dall’ autorità di controllo.

Nelle motivazioni della sentenza, che ha interamente accolto l’impianto accusatorio della Procura regionale, il giudice ha affermato che “dalla lettura dei citati contratti appare ictu oculi disarmante la genericità contenutistica degli incarichi attribuiti in relazione alle finalità specifiche dei progetti e per tale ragione non vi è necessità di spendere sul punto ulteriori argomentazioni.

Né tale contenuto generico degli incarichi di consulenza può essere giustificato, secondo la prospettiva difensiva, dalla necessità di avere “un oggetto … volutamente ampio (…) per lo svolgimento dell’attività finalizzata più specificamente all’elaborazione dei progetti stessi che coinvolgevano varie regioni non soltanto d’Europa ma anche dei paesi balcanici e della sponda Sud del Mediterraneo, richiedendo un qualificato e specialistico supporto giuridico e tributario”.
Secondo il giudice, anche le predette giustificazioni difensive “appaiono connotate da quella stessa genericità che caratterizza il contenuto dei contratti in questione, i quali proprio per tale ragione, non rientrando tra le spese ammissibili al finanziamento, costituiscono illecito erariale”.

“E’ ovvio – continua il Collegio -che innanzi ad un contenuto del tutto evanescente della prestazione richiesta è possibile utilizzare ex post qualsiasi affermazione per cercare di ricondurla nell’ambito delle finalità progettuali”.

“Il convenuto, quindi, nel ricorrere a contratti di consulenza di contenuto del tutto generico (consulenza giuridica, tributaria e previdenziale), senza alcuna specifica inerenza con le puntuali finalità dei progetti, ha agito con estrema superficialità e non curanza degli interessi pubblici, generando una spesa che non è stata ritenuta ammissibile al finanziamento.”

La circostanza che i due Avvocati avessero svolto i loro incarichi “non può certamente comportare il venire meno dell’illecito erariale poiché questo è conseguenza di una spesa, connessa alla stipula di contratti di collaborazione, non inerente con le finalità progettuali; il contenuto generico degli incarichi rispetto alle specifiche finalità progettuali, cui è seguita l’ovvia predisposizione di relazioni generiche, non ha consentito di valutare (e non lo consente neanche allo stato) la sussistenza di apporti diretti alle iniziative progettuali”.

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