I giudici della Corte dei Conti presieduta da Giuseppe Colavecchio (Giuseppa Cernigliaro consigliere, Giuseppe Grasso, Primo referendario) hanno condannato Antonino Caruso, Giuseppe Mistretta e Carmelo Maurizio Rotolo allora della Direzione Patrimonio Provveditorato e Fitti della Provincia di Palermo a risarcire l’ente rispettivamente di 56 mila euro, 25 mila euro e 8 mila e 884 euro.

Sono stati assolti Giuseppa Di Grigoli e Flavia La Rocca. La procura contabile ha accertato che era stato pagato l’affitto per l’immobile che ospitava un istituto superiore di Bagheria anche se la scuola aveva cambiato sede.

Nel 2012 il dirigente scolastico liberava l’immobile che non veniva più utilizzato e senza che fosse stata attivata dai dirigenti della provincia il recesso della locazione e la restituzione alla società proprietaria.

La Provincia aveva stipulato il contratto nel 1993 di un immobile da destinare a sede del liceo scientifico “G. D’Alessandro” di Bagheria.

Edificio composto da due corpi di fabbrica, tra di loro collegati, che si trovano in via Città di Palermo, e da un altro corpo di fabbrica autonomo in via Malipiero.

“Nel contratto di locazione è espressamente prevista – dicono i giudici nella sentenza – la facoltà di “recedere unilateralmente prima della scadenza, nel caso in cui venisse a cessare, in tutto o in parte, il bisogno dei locali per l’uso a cui gli stessi sono destinati”.

Il dirigente del liceo artistico, nel 2012, comunica alla provincia il rilascio dei locali di via Malipiero, con accorpamento delle classi e previa necessità di utilizzare la sala ginnica del vicino liceo classico”. Nel 2013 il contratto di locazione venne rinegoziato senza le necessarie verifiche.

“Non avere verificato la sussistenza dei presupposti per continuare ad erogare per intero l’indennità di occupazione – continuano i giudici – costituisce una grave ed inescusabile negligenza sia a carico del dirigente della Direzione Patrimonio, sia del responsabile dell’Ufficio Fitti Passivi”.