Divieto di transito anche a piedi nelle aree della movida di Palermo (ma non nella nuova area pedonale di Mondello) e divieto di vendere bibite da asporto in vetro o in qualsiasi altro materiale che possa divenire atto ad offendere. Il tutto nei sabati e delle domeniche di tutta l’estate fino a fine settembre.

E’ il contenuto di due nuove ordinanze emanate dal sindaco, Leoluca Orlando. Si tratta delle ordinanze numero 130 e 131, con le quali, rispettivamente, dispone il “divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare l’incolumità personale ed il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico” e “Misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus Covid-19 ed a tutela dell’incolumità pubblica”.

Il divieto di vendita di alcolici e bibite in vetro da asporto sabato e domenica dalle 20 alle 7

Con la prima ordinanza si stabilisce che, sull’intero territorio comunale in tutti i sabati e le domeniche dal 1° agosto e fino al 26 settembre compreso, dalle ore 20:00 alle ore 07:00 è imposto il divieto assoluto di somministrare e vendere per asporto bevande di qualsiasi natura in bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale, anche dispensate dai distributori automatici.

La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la fornitura o vendita. Per la vendita delle bevande già confezionate in contenitori in plastica, è imposto l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura e rimozione dei tappi dei contenitori stessi.

“E’ fatto altresì divieto di utilizzo di bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale, per il consumo di bevande nelle aree pubbliche e aperte al pubblico. E’ sempre consentita la somministrazione e la conseguente consumazione di bevande di ogni tipo in contenitori di vetro o di ogni altro materiale, se il consumo avvenga all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate all’occupazione di suolo pubblico”.

In caso di violazione delle suddette disposizioni, è prevista una sanzione che va dai 500 ai 5.000 euro.

Il divieto di transito e stazionamento anti assembramento

La seconda ordinanza dispone dal 01/08/2021 e fino al 30/09/2021 compreso l’interruzione del transito pedonale in tutte le aree della movida a partire dal venerdì (quindi tutti i venerdì, sabato e domenica) dalle 18 fino alle 4 del mattino seguente.

In particolare il divieto riguarda vie e piazze specificamente indicate nell’ordinanza

· Piazza Sant’Anna:

– Via Lattarini/Piazza Sant’Anna;

– Piazza Sant’Anna/Via Cagliari;

– Piazza Croce dei Vespri/Piazza Aragona

– Piazza Croce dei Vespri/Vicolo Valguarnera

· Piazza Magione:

– Via Rao angolo Via Pardi;

– Via Filangeri angolo Via Rao;

– Vicolo Caccamo all’Alloro

– Via dei Risorti angolo Via della Vetreria;

– Via della Vetreria angolo Via dello Spasimo;

– Via Castrofilippo angolo Via Riso;

– Via Riso angolo Via della Vetreria;

– Via Magione angolo Via Botta.

· Mercato della Vucciria:

– Via Maccheronai/Piazza San Domenico (accesso);

– Discesa Caracciolo/Via Roma (accesso);

– Via Pannieri/Corso Vittorio Emanuele (accesso);

– Vicolo Mezzani/Corso Vittorio Emanuele (accesso);

– Via Argenteria/Vicolo Paterna (deflusso);

– Via dei Coltellieri/Vicolo della Rosa Bianca (deflusso);

– Vicolo Mezzani/Via dei Frangiai (deflusso).

Resta sempre consentita la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti nel rispetto delle norme anti covid19 e del divieto di assembramento.

Le sanzioni vanno dai 400 ai 1.000 euro.

Articoli correlati