Aveva deciso di candidarsi a sindaco di Catania, ma arriva lo stop dalla Corte dei Conti. E’ quanto ha disposto la sentenza della Sezione giurisdizionale d’Appello della Corte dei Conti della Sicilia sul dissesto finanziario del Comune di Catania che vede coinvolto l’ex sindaco Enzo Bianco e la giunta dell’epoca (dal 2013 e il 2018) e i revisori dei conti.

Per l’ex sindaco di Catania, che figura tra i candidati alla prossime amministrative a Catania, viene quindi decretata la incandidabilità, per un periodo di 10 anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei 79 consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo; nonché, il divieto di ricoprire, per un periodo di 10 anni, la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici.

I giudici contabili scrivono nel dispositivo, che spariglia le carte alla vigilia delle Amministrative a Catania, che non ci sono dubbi sulla responsabilità degli ex amministratori.

Con riguardo a questi ultimi, come si legge nella sentenza, “occorre tenere conto della diversa incidenza causale accertata delle condotte del sindaco Bianco e dell’assessore Girlando, da un lato, e degli altri componenti della Giunta, dall’altro. Ai primi due amministratori, per i quali si configura una responsabilità più marcata, appare equo applicare una sanzione pecuniaria pari ad otto mensilità della retribuzione mensile lorda spettante. Per gli assessori Bosco Luigi, D’Agata Rosario, Licandro Orazio Antonio, Di Salvo Salvatore, Consoli Magnano San Lio Marco, Villari Angelo, Scialfa Chinnici Valentina Odette, la sanzione pecuniaria si conferma nella misura minima di cinque mensilità della retribuzione mensile lorda spettante, condividendo per questo secondo gruppo di amministratori la linea argomentativa del Giudice di prime cure.

Dall’accertamento della responsabilità “da dissesto” in capo ai nove amministratori consegue l’applicazione della interdizione prevista dal comma 5 dell’art. 248 del TUEL, nella misura fissa di dieci anni, applicabile ex lege, senza alcun potere di graduazione da parte del giudice. Per Enzo Bianco, Bosco Luigi, D’Agata Rosario, Girlando Giuseppe, Licandro Orazio Antonio, Di Salvo Salvatore, Consoli Magnano San Lio Marco, Villari Angelo, Scialfa Chinnici Valentina Odette: il divieto di ricoprire, per un periodo di 10 (dieci) anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni e organismi pubblici e privati”.