Deve restituire i contributi europei. I giudici della Corte dei conti, presieduti da Giuseppa Maneggio, hanno condannato Orazio Aiello di Isola delle Femmine di 54 anni. Dovrà risarcire l’assessorato regionale alla Pesca restituendo 15 mila euro, pari al contributo richiesto e ottenuto senza però avere i requisiti richiesti dal bando. Secondo la Procura contabile Aiello avrebbe percepito i soldi europei, come accertato dai finanzieri, con false dichiarazioni. In pratica non avrebbe riportato “un decreto penale – come si legge nella sentenza – per violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”.

Legali imputato: “Nessun illecito”

Per i legali dell’imprenditore non c’è alcun illecito visto che “al momento della redazione della dichiarazione del 29.11.2012, Aiello ha riferito correttamente e lecitamente di non avere riportato decreti penali di condanna divenuti irrevocabili”. Perché tanto sarebbe emerso dal contenuto del certificato del casellario che avrebbe dovuto produrre. “Conseguentemente, ad Aiello – rilanciano gli avvocati dell’imputato – non può essere imputata alcuna violazione per falsa o mendace dichiarazione, stante l’assoluta mancanza dell’elemento oggettivo dell’asserto illecito erariale”.

Giudici contabili: “Non possedeva i requisiti”

Di diverso avviso i giudici contabili. Le risultanze del casellario giudiziario, allegate all’informativa della guardia di finanza, hanno consentito di verificare l’assenza, in capo ad Aiello, del requisito di moralità per ottenere i contributi europei. “E’ emerso che il medesimo convenuto, contrariamente a quanto dallo stesso autocertificato al momento della richiesta di partecipazione al bando, non possedeva i requisiti”. Dunque non avrebbe potuto di fatto accedere ai contributi pubblici, essendo a quella data già destinatario di un decreto penale di condanna esecutivo. A lui contestata la violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari e delle bevande.

Moralità professionale, requisiti essenziali

Il possesso dei requisiti di “moralità professionale” secondo i giudici costituiscono “il fondamento naturale della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione”. Per i giudici, quindi, rappresenta un elemento influente sulla selezione dei soggetti beneficiari di provvidenze economiche. “In quanto – si legge sempre nella sentenza – tesa ad assicurare una efficace allocazione delle risorse disponibili in favore dei soggetti ritenuti maggiormente affidabili”. La sentenza è di primo grado e potrà essere appellabile.

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