I giudici della Corte dei Conti sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, presieduti da Giuseppe Aloisio, hanno confermato la condanna a due carabinieri messinesi Fabio Pietroburgo e Felice Giaconia a risarcire l’amministrazione statale con 8 mila euro ciascuno.
La procura contabile contestava ai militari l’indebita percezione di indennità e rimborsi per missioni corrisposti loro sulla base delle false dichiarazioni che i militari avrebbero reso nei cosiddetti fogli di viaggio tra il mese di giugno 2012 ed il mese di aprile 2013 nello svolgimento della funzione di delegati dell’organismo di rappresentanza “Cobar” Sicilia per la categoria dei marescialli, Pietroburgo e degli appuntati, Giaconia.
L’indagine
Per questi episodi, il maresciallo capo Pietroburgo e l’appuntato scelto Giaconia erano stati rinviati a giudizio dalla procura militare della repubblica procedente presso il tribunale militare di Napoli. In primo grado i giudici del tribunale di Napoli hanno condannato gli imputati, a dieci mesi di reclusione militare con sospensione condizionale della pena. I militari venivano, invece assolti dal reato di truffa militare tentata continuata pluriaggravata perché “il fatto non sussiste”. In appello davanti ai giudici di Roma hanno dichiarato il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria militare in relazione alle ipotesi di falso in fogli di licenza, di via e simili, confermava, nel resto, l’affermazione di responsabilità penale di primo grado, rideterminando, comunque, la pena in nove mesi di reclusione ed infliggendo quella accessoria della rimozione dal grado.
La sentenza
“La domanda formulata dalla procura – si legge nella sentenza – aveva ad oggetto la sussistenza di un danno erariale relativamente ad episodi (reiterati) nei quali gli appellanti avevano ottenuto una serie di indebiti rimborsi solo grazie alla produzione di fogli di viaggio, documenti che contengono il comando di missione; la concessione di anticipazioni di spese ed attestazioni di partenza ed arrivo con pedissequa autodichiarazione dell’interessato, in cui venivano riportati orari di partenza e rientro difformi dal vero. Relativamente agli episodi nei quali gli stessi hanno esercitato missioni in regime ordinario il rimborso doveva essere determinato sulla base di spese effettivamente sostenute e della durata della missione. Le spese di missione per i pasti consumati e pagati dal militare possono essere rimborsate ove debitamente documentate”.
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