Il tribunale di Termini Imerese ha assolto un uomo accusato di aver indebitamente richiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza, con conseguente danno per lo Stato di diverse migliaia di euro, omettendo di dichiarare nella domanda, di avere riportato una precedente condanna per associazione mafiosa. Il giudice lo ha assolto con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.

La procura aveva ipotizzato il reato previsto dall’articolo 7 della legge sul sussidio, che punisce con pene severe chiunque fornisca dati falsi o ometta informazioni dovute per ottenere il beneficio, specialmente in presenza di condanne definitive per reati di criminalità organizzata.

Nel corso del dibattimento, tuttavia, l’imputato difeso dall’avvocato Giuseppe Minà, ha dimostrato l’assoluta buona fede. Secondo quanto è riuscito a dimostrare l’avvocato, l’errore nella domanda non sarebbe stata un’omissione ma un errore interpretativo provocato da una mancata chiarezza nella modulistica che regolava l’accesso alla misura di sostegno.

“La formula scelta dal giudice, “il fatto non costituisce reato”, conferma proprio l’assenza dell’elemento soggettivo del reato: l’azione materiale è stata posta in essere, ma è mancata la consapevolezza e l’intenzione di commettere un illecito – ha commentato il difensore – Il nostro assistito non ha mai voluto truffare lo Stato, ha nel corso del giudizio”. Tesi integralmente accolta dal Tribunale in sentenza