“Nessuna violenza e nessun delitto di genere deve essere accettato. Mai, e per nessuna ragione. Che l’ennesimo femminicidio, il barbaro assassinio di Alessandra Musarra, non rimanga uno dei tanti. Alessandra dovrà avere Giustizia piena, senza che un Tribunale abbia a motivare di tempesta emotiva”.
A parlare, nel giorno dedicato alla donna, è Giusi Bartolozzi, magistrato e deputato di Forza Italia primo firmatario di un disegno di legge contro la violenza di genere che ieri è stato riassorbito nella riforma di proposta governativa
“A seguito dell’autorizzazione accordata con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l’Italia è stata tra i primi Paesi europei a ratificare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – meglio nota come « Convenzione di Istanbul » – adottata dal Consiglio d’Europa l’11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014, a seguito del raggiungimento del prescritto numero di dieci ratifiche. La Convenzione è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante il cui principale obiettivo è quello di creare un quadro globale e integrato che consenta la protezione delle donne contro qualsiasi forma di violenza, nonché di prevedere la cooperazione internazionale e il sostegno alle autorità e alle organizzazioni a questo scopo deputate”.
“Particolarmente rilevante è il riconoscimento espresso della violenza contro le donne quale violazione dei diritti umani, oltre che come forma di discriminazione contro le donne (articolo 3 della Convenzione). La Convenzione stabilisce, inoltre, un chiaro legame tra l’obiettivo della parità tra i sessi e quello dell’eliminazione della violenza nei confronti delle donne.
In questa direzione, il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha rappresentato una tappa fondamentale nel percorso che il legislatore nazionale ha intrapreso al fine, da un lato, di porre un argine al susseguirsi di “eventi di gravissima efferatezza in danno di donne” e, dall’altro, di predisporre un sistema finalizzato “alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica”.
Allo stato, tuttavia, restano ancora aperti dei vuoti di tutela, rispetto ai quali le drammatiche vicende di cronaca reclamano l’intervento urgente e indifferibile del Parlamento.
Su tutto, assume particolare rilievo l’esigenza di assicurare l’effettività dei congegni di tutela apprestati a favore delle vittime dei reati in questione, la quale passa sia per un maggiore controllo degli spostamenti degli autori dei reati, sia per un maggiore grado d’informazione circa gli sviluppi dei procedimenti penali che li riguardano.
In questa direzione, nel mese di maggio 2018 ho depositato un DDL a mia prima firma (AC 1003) che prendendo atto di quest’esigenza offre una risposta articolata su due versanti, per un approccio integrale alla risoluzione del problema.
Anzitutto, viene ampliato l’ambito di applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici previste dall’articolo 215-bis del codice di procedura penale (il cosiddetto «braccialetto elettronico»): mentre, in base alla normativa vigente, il dispositivo è considerato una misura alternativa rispetto alla sola custodia cautelare o agli arresti domiciliari, con le modificazioni proposte il braccialetto elettronico diviene misura alternativa o complementare anche rispetto all’allontanamento dalla casa familiare (come già da ultimo adottato in seno al decreto sicurezza di fine 2018) e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa: misure che troppo spesso nella prassi sono state facilmente disattese e rispetto alle quali il presidio elettronico si dimostra indispensabile.
Allo stesso tempo, l’applicazione del braccialetto elettronico verrebbe introdotta quale prescrizione accessoria, in aggiunta alle misure disposte dal giudice ex articolo 282- ter, in sede di irrogazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”.
“Ed ancora. Con le modificazioni agli articoli 347 e 362 del codice di procedura penale si vuole provvedere all’accelerazione del procedimento relativo ai suddetti reati, introducendo termini abbreviati per la comunicazione della notizia di reato da parte della polizia giudiziaria al pubblico ministero e per l’assunzione di informazioni da parte di quest’ultimo ai fini delle indagini”.
“Il terzo versante sul quale si interviene – continua – è quello relativo all’informazione della vittima sull’applicazione e sulle successive vicende delle misure cautelari, nonché sulla scarcerazione dell’autore del reato. La ratio della modifica è evidente: l’informazione è un presupposto necessario perché la persona offesa possa tutelarsi rispetto a reati che presentano un elevato tasso di recidiva. A tali fini, si prevede l’obbligo di comunicare al difensore e alla persona offesa tutti i provvedimenti di applicazione, revoca, sostituzione, proroga e cessazione delle misure cautelari (modifica all’articolo 299 del codice di procedura penale), nonché degli atti che dichiarino l’intervento di cause di estinzione del reato o della pena (nuovo articolo 90-ter.1) o che dispongano comunque la scarcerazione dell’autore del reato sia per intervenuta espiazione della pena, sia per liberazione anticipata a qualunque titolo (modifica all’articolo 659 del codice di procedura penale)”.
“Nella giornata di ieri, il DDL, a mia prima firma, contro la violenza di genere, durante l’esame in Commissione, è stato assorbito dal testo governativo. Occorre adesso che il testo di legge arrivi, dopo la fase emendativa che mi auguro sia ridotta al minimo indispensabile, quanto prima all’esame dell’Aula e che venga approvato all’unanimità.
È questo – conclude – ciò che un Parlamento responsabile dovrebbe fare”.
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