Nessun sequestro di persona e nessun rifiuto d’atti d’ufficio. Le azioni dell’allora Ministro dell’Interno Matteo Salvini nell’impedire lo sbarco di 147 migranti dalla Open Arms non costituirono alcun reato. Lo mettono nero su bianco in ben 77 pagine i giudici della Corte di Cassazione che hanno depositato le motivazioni della sentenza con la quale hanno confermato l’assoluzione di Salvini “perché il fatto non sussiste”.
Respinto il ricorso “per saltum”
Il 20 dicembre 2024, un anno e mezzo fa, Matteo Salvini era stato assolto dal Tribunale di Palermo “perché il fatto non sussiste” dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio, per non avere consentito, nell’agosto 2019, lo sbarco della nave Ong spagnola rimasta in mare 19 giorni con 147 migranti. Un po’ a sorpresa la Procura di Palermo aveva deciso per un inconsueto ricorso “per saltum” avanzato nel mese di luglio del 2025. Ciò vuol dire che la procura si era rivolta direttamente alla Cassazione saltando a piè pari il secondo grado di giudizio.
Un azzardo che non ha pagato
Un azzardo, quello tentato dalla Procura anche perché è apparso presto chiaro che anche il Pm presso la Cassazione non condividevano l’interpretazione della Procura di Palermo. Così i sostituti procuratori generali Antonietta Picardi e Luigi Giordano, al termine della requisitoria avevano chiesto la conferma dell’assoluzione e il rigetto del ricorso della Procura palermitana.
La Suprema Corte aveva, così, deciso di mettere la parola fine al processo confermando l’assoluzione di Salvini. E adesso ne spiega, nel dettaglio, i motivi giuridici in ben 77 pagine. Motivazioni giuridicamente ovvie ma ignorate dalla pressione della piazza e delle Ong.
Non si configurano i reati contestati
I reati contestati non si configurano. In particolare non ci fu sequestro di persona perché il divieto di sbarco non venne accompagnato da alcun divieto di mobilità. Insomma la nave era libera di andare a sbarcare altrove. Peraltro erano già stati messi a disposizione assistenza navale e sanitaria.
La Open Arms, battendo bandiera spagnola, era ed è territorio del regno di Spagna in base al diritto internazionale. E la Spagna aveva offerto ben due luoghi di sbarco, uno dei quali a soli tre giorni di navigazione. La Open Arms sarebbe stata anche assistita dalla Guardia Costiera italiana e da una nave militare spagnola in arrivo. I migranti sarebbero rimasti a bordo o sarebbero stati trasbordati sulle altre navi più veloci. E ciò sarebbe avvenuto in un tempo ragionevole e ben più contenuto.
Non ci fu neanche rifiuto d’atti d’ufficio. L’accusa si bassa sull’obbligatorietà di assegnazione del porto sicuro per motivi di sicurezza e di ordine pubblico ma tali esigenze di sicurezza e ordine pubblico non possono configurarsi per un ministro italiano in relazione a fatti che avvengono in territorio straniero (la nave spagnola) e non ci sono elementi che comprovino altri rischi di natura sanitaria.
Considerazioni giuridiche che rasentano l’ovvio, giuridicamente parlando.






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