Sono a rischio a Palermo migliaia di verbali elevati dalla polizia municipale a causa della possibile “inesistenza” delle notifiche effettuate da un servizio postale privato. Lo rende noto la vicepresidente vicaria del Consiglio comunale di Palermo Nadia Spallitta.

In particolare il Comune ha affidato nel 2011 alla Sispi la gestione dei verbali relativi alle sanzioni al Codice della Strada invitando la società ad avvalersi di personale comunale. La scelta derivava dalla asserita maggiore economicità rispetto ad una gestione affidata all’ente Poste. Se non che il servizio, appaltato inizialmente (nel 2011) alla Sispi per un costo di 1,7 milioni di euro costa oggi 3,4 milioni di euro, di gran lunga superiore ai costi del servizio con l’ente Poste (2 milioni di euro circa).

Tra l’altro la Sispi, pur potendo avvalersi dei messi comunali o degli agenti di polizia per le notifiche ha “subappaltato” a una società privata l’attività della notifica, motivando questa scelta per non distogliere i messi comunali dai loro compiti istituzionali (motivazione piuttosto poco chiara perché il loro compito è proprio quello di notificare gli atti). Se non che il decreto legislativo 58/2011 (che ha liberalizzato i servizi postali) all’articolo 1 comma 4 affida in via esclusiva alle Poste Italiane – fornitore del servizio universale – i servizi relativi alle notificazioni a mezzo posta delle violazioni del Codice della Strada. In sintesi se la notifica dei verbali deve avvenire a mezzo posta, nessuna società privata può svolgere l’attività di notificazione essendo esclusa per legge. Al riguardo la Cassazione, da sempre, e da ultimo con sentenza numero 2035/2014, ha dichiarato che le notifiche fatte da soggetto privato diverso dall’ente Poste sono da considerare “inesistenti”. Anche l’Avvocatura comunale, del resto, afferma questo principio.

Conseguentemente i cittadini che non hanno pagato possono impugnare i verbali in qualsiasi momento con probabile esito vittorioso. In primo luogo perché la notifica viene considerata “inesistente” e quindi non produttiva di effetti, in secondo luogo perché per legge le multe devono essere comunicate al cittadino entro 90 giorni a pena di decadenza. Il Giudice di pace di Palermo ha via via accolto i ricorsi dei cittadini fondati su questi argomenti, proprio sulla scorta della posizione della Cassazione. Da qui il rischio che, se dovesse essere avviata una class action l’Amministrazione potrebbe risultare soccombente in centinaia, forse migliaia, di giudizi. Al riguardo si consideri che mediamente ogni anno vengono notificati 150 mila verbali e il rischio di perdere anche alcuni milioni di euro. Si tratta di una forte criticità alla luce del fatto, mentre con la precedente gestione a mezzo dei messi comunali le notifiche erano consegnate personalmente dal messo, con l’attuale gestione sono stati registrati 60 mila casi di compiuta giacenza, cioè di notifiche a mezzo del servizio postale (sembrerebbe effettuata direttamente da poste private).

A ciò si aggiunga che attualmente i messi esterni hanno conseguito la qualifica di messo notificatore che, secondo la legge 296 del 2006, commi 158 e seguenti, può consegnare solamente atti di accertamento di tributali locali o in generale connessi con la riscossione delle entrate, mentre non possono notificare secondo la stessa legge atti amministrativi o verbali relativi al Codice della Strada (disciplinati come detto dal decreto legislativo 58/2001 e dell’articolo 201 del Cds, che individua la figura dei messi comunali e non dei messi notificatori). In altri termini l’Amministrazione, dopo lo svolgimento di corsi di poche ore, ad esito di una sentenza del Tar che ha affermato la legittimità del servizio di notifica a mezzo di soggetti esterni, ha rilasciato la qualifica ai sensi della legge 296/2006. Per cui, a mio avviso, non solo sono a rischio le notifiche fatte con posta privata perché ritenuti inesistenti dalla giurisprudenza, ma anche le notifiche fatte da parte dei messi notificatori abilitati solo per gli atti tributari.

Infine, sempre la Cassazione, esclude che soggetti terzi possano definire le relate di notifica, compito di un pubblico ufficiale. Tale qualifica, prevista dall’articolo 357 del Codice Penale, può essere conferita solo per legge e nei casi previsti dalla legge, anche per la rilevanza penale che le attività dei pubblici ufficiali possono avere (è notorio che la materia penale sia riservata alla legge). Anche da questo punto di vista dubito che le relate di notifica possano essere predisposte da soggetti che non abbiano per legge il ruolo di pubblico ufficiale.

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