Il Giudice del lavoro di Palermo ha accolto il ricorso presentato da un candidato, assistito dagli avvocati Nadia Spallitta e Pietro Vizzini, che era stato escluso dalle procedure di stabilizzazione per l’assunzione di 13 assistenti amministrativi, indette dall’azienda Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello. Il candidato era stato escluso perché, pur avendo maturato i requisiti di legge, avendo lavorato per 18 mesi presso un Ente del Servizio Sanitario Nazionale di cui sei mesi durante il Covid, non aveva i requisiti previsti dal protocollo di intesa e dalle direttive date dall’Assessorato regionale della Salute, alle quali l’Azienda Ospedaliera si era attenuta.

La sentenza del giudice

Il Giudice ha accolto la tesi in virtù della quale il discrimine fondamentale ai fini della stabilizzazione è dato dalle modalità di assunzione originaria. Se si tratta di assunzione a tempo determinato con procedure concorsuali, (ivi comprese quelle disciplinate dall’art.20 del DL 18/2020 convertito in Legge 27/2020) il candidato deve essere immediatamente stabilizzato, mentre per il restante personale l’assunzione dovrà essere effettuata previo esperimento di apposita procedura selettiva.

Questa interpretazione è del resto condivisa dalla conferenza Stato Regioni del maggio 2023. Con riferimento ai criteri di priorità, definiti per legge da ciascuna regione – ed in particolare a quelli individuati dalla Regione Siciliana – a causa dei quali il ricorrente era stato escluso ( ad es. essere in servizio presso l’azienda procedente; avere maturato i requisiti presso l’azienda procedente; avere avuto un rapporto di lavoro di tipo subordinato; essere idoneo non vincitore in altro concorso etc ), non può trattarsi di criteri di ammissione, ma di criteri preferenziali, nella scelta di soggetti già in possesso dei requisiti necessari per partecipare alla selezione, come indicati dal legislatore, (servizio di 18 mesi di cui sei durante il Covid), che pertanto hanno il diritto a partecipare alle procedure di stabilizzazione.

I criteri regionali

In particolare i criteri di priorità regionali operano solo quando i soggetti in possesso dei requisiti siano in numero superiore rispetto ai posti disponibili per la stabilizzazione. I criteri di priorità quindi non possono contrastare con i requisiti di legge ed è illegittimo escludere i candidati, che avendo i requisiti di legge, non abbiano tuttavia quelli richiesti come prioritari dalla Regione. Il Giudice, pertanto, disapplicando i criteri di priorità regionali, ha accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a partecipare alle procedure di stabilizzazione ed alle selezioni dalle quali era stato illegittimamente escluso.