Ha dovuto attendere nove anni e alla fine la pensione privilegiata è arrivata. Protagonista un maresciallo della guardia di finanza che assistito dall’avvocato Alessandro Cucchiara si è visto riconoscere quanto dovuto dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale pensioni dopo che l’Inps gli aveva negato la pensione per causa di servizio.

Una battaglia legale lunga, la pratica inizialmente bloccata

Una lunga battaglia legale. Da un lato l’ente previdenziale che aveva inizialmente bloccato la pratica perché il finanziere aveva presentato la domanda solo per modalità cartacea e non telematica. Sono dovuti passare cinque anni. La prima pratica era stata spedita il primo ottobre del 2013. Poi quella telematica a marzo del 2018.
Alla fine l’Inps aveva accolto la richiesta della pensione privilegiata solo dal 2018 quando era arrivata la richiesta telematica.

Il maresciallo ha richiesto l’intervento dei giudici contabili

Una decisione contestata dal maresciallo che è stato costretto a chiedere l’intervento dei giudici contabili. I giudici della Corte dei Conti hanno accolto la tesi difensiva dell’avvocato Alessandro Cucchiara il quale ha sostenuto in ricorso che la pensione privilegiata andava erogata al proprio assistito a far data dal primo invio della domanda con modalità cartacea, la quale doveva ritenersi pienamente valida ai sensi di legge, in base alla circolare Inps n. 131-2012 con la prescrizione dell’inoltro della domanda per via telematica aveva soltanto posto una condizione di procedibilità e non di validità della relativa domanda, per cui una volta regolarizzato l’invio i ratei pensionistici gli andavano corrisposti a decorrere dalla data di primo invio, coincidente con la messa in congedo del maresciallo della finanza.

L’Inps condannata al pagamento dei compensi dovuti e non corrisposti

Per questo motivo la Corte dei Conti ha accolto il ricorso disponendo il diritto del maresciallo in congedo alla pensione di privilegio dalla data di congedo cioè dal primo ottobre 2013 ed ha condannato l’Inps al pagamento in suo favore dei compensi dovuti e non corrisposti, compresi tra il 1° ottobre 2013 ed il 31 marzo 2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nonchè al pagamento delle spese di giudizio liquidate in mille euro.

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