Il piano delle farmacie approvato dal consiglio comunale di Palermo è legittimo. I giudici del Tar Sicilia hanno respinto il ricorso presentato da tre farmacisti che contestavano l’apertura di un nuovo esercizio commerciale nel quartiere Settecannoli che non avrebbe rispettato la distanza stabilita dal provvedimento del Comune.
La vicenda risale al 2021
La vicenda parte dal 2021, quando due farmacisti, dopo aver partecipato alla procedura per l’assegnazione di una delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione, sono risultati vincitori di una sede nel “Quartiere Settecannoli” di Palermo. Si erano messi alla ricerca di un locale dove aprire, ma senza riuscirvi in quanto nella zona assegnata non vi erano locali idonei e disponibili. Dopo ulteriori ricerche in zona, i farmacisti riuscivano a trovare un locale, non precisamente nell’area indicata dal Comune, ma in un’area vicina.
Il Tar Sicilia ha stabilito che nel procedere alla revisione delle zone, diversamente da quanto affermato dalle farmacie che avevano fatto ricorso, il Comune si sia sostanzialmente attenuto ai criteri della distanza minima di legge tra una sede e l’altra, del rapporto tra farmacia ed utenti e all’appartenenza al quartiere di riferimento. Quindi, non c’è stato alcun comportamento illegittimo.
Gli avvocati, “Pronuncia Tar pone fine a querelle e consente potenziare servizio”
“Siamo liete del risultato – hanno dichiarato gli avvocati Ornella Sarcuto ed Elisabetta Violante dello studio Palmigiano – perché la pronuncia del Tar finalmente mette fine ad una querelle che, non solo aveva impedito ai nostri assistiti, legittimi vincitori del concorso, di esercitare l’attività, ma consente di potenziare il servizio farmaceutico a vantaggio della collettività”.
Potenziamento servizio farmaceutico giustificato
Come evidenziato dai titolari della sede 178, difesi dagli avvocati Ornella Sarcuto, Elisabetta Violante e Marco Cassata dello studio legale Palmigiano e Associati, i dati dimostrano che la circoscrizione, il quartiere e l’unità di primo livello in cui ricadono le farmacie in questione hanno un’altissima densità di popolazione che, alla stregua del principio dell’equa distribuzione delle farmacie sul territorio, giustificano il potenziamento del servizio farmaceutico.
In particolare, secondo quanto scritto dal Collegio: “la riperimetrazione ha quindi mediato il criterio della ottimale distribuzione sul territorio delle sedi con l’esigenza di assicurare comunque al gestore della nuova farmacia… una collocazione concretamente realizzabile (sia dal punto di vista della reperibilità dei locali, sia da quello della capacità attrattiva, in ragione della vicinanza e della comodità di accesso, rispetto all’utenza). In altri termini, l’ipotesi originaria di collocazione della nuova farmacia non è risultata concretamente realizzabile, ed è stata individuata un’estensione dell’area di (potenziale) collocazione che fosse più favorevole all’insediamento”.
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