PALERMO (ITALPRESS) – Il Tar Sicilia conferma la legittimità della delibera del Consiglio comunale di Palermo, numero 352 del 3 novembre 2021, con cui sono state riperimetrate le sedi farmaceutiche di nuova istituzione della città.
La vicenda parte dal 2021, quando due farmacisti, dopo avere partecipato alla procedura per l’assegnazione di una delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione, sono risultati vincitori di una sede ubicata nel “Quartiere Settecannoli” di Palermo.
Si erano messi alla ricerca di un locale dove aprire, ma senza riuscirvi in quanto nella zona assegnata non vi erano locali idonei e disponibili.
Dopo ulteriori ricerche in zona, i farmacisti riuscivano a trovare un locale, non precisamente nell’area indicata dal Comune, ma in un’area vicina. Sottoponevano la questione agli Uffici del Comune e ricevevano l’autorizzazione ad aprire; poco dopo, il Consiglio comunale procedeva, con un più ampio provvedimento a riperimetrare le aree delle farmacie per potenziare il servizio sul territorio, in modo da permettere l’apertura lì dove vi fosse stato più bisogno. Tre titolari di sedi farmaceutiche limitrofe impugnavano il nulla osta innanzi al Tar, sostenendo che l’apertura nell’area individuata non fosse legittima così come il provvedimento del Comune.
Il Tar Sicilia, con provvedimento numero 3216/23, recentemente pubblicato, ha ritenuto che nel procedere alla revisione delle zone (riperimetrazione), diversamente da quanto affermato dalle farmacie che avevano fatto ricorso, il Comune si sia sostanzialmente attenuto ai criteri della distanza minima di legge tra una sede e l’altra, del rapporto tra farmacia ed utenti e all’appartenenza al quartiere di riferimento. Quindi, non c’è stato alcun comportamento illegittimo.
Come evidenziato dai titolari della sede 178, difesi dagli avvocati Ornella Sarcuto, Elisabetta Violante e Marco Cassata dello studio legale Palmigiano e Associati, i dati dimostrano che la circoscrizione, il quartiere e l’unità di primo livello in cui ricadono le farmacie in questione hanno un’altissima densità di popolazione che, alla stregua del principio dell’equa distribuzione delle farmacie sul territorio, giustificano il potenziamento del servizio farmaceutico.
In particolare, secondo quanto scritto dal Collegio: “la riperimetrazione ha quindi mediato il criterio della ottimale distribuzione sul territorio delle sedi con l’esigenza di assicurare comunque al gestore della nuova farmacia … una collocazione concretamente realizzabile (sia dal punto di vista della reperibilità dei locali, sia da quello della capacità attrattiva, in ragione della vicinanza e della comodità di accesso, rispetto all’utenza). In altri termini, l’ipotesi originaria di collocazione della nuova farmacia non è risultata concretamente realizzabile, ed è stata individuata un’estensione dell’area di (potenziale) collocazione che fosse più favorevole all’insediamento”.
“Siamo liete del risultato – hanno dichiarato Ornella Sarcuto ed Elisabetta Violante di Palmigiano e Associati – perchè la pronuncia del Tar finalmente mette fine ad una querelle che, non solo aveva impedito ai nostri assistiti, legittimi vincitori del concorso, di esercitare l’attività ma consente di potenziare il servizio farmaceutico a vantaggio della collettività”.
– foto ufficio stampa Studio Legale Palmigiano & Associati –
(ITALPRESS).
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