Mantenere l’appalto originale nonostante gli anni trascorsi dal primo progetto del Ponte e il cambio di natura del finanziamento è una cosa possibile se le modifiche soddisfano i requisiti europei e l’incremento di costi non supera il 50% delle somme iniziali. E’ la sostanza del parere Europeo in base al quale l’Italia ritiene che il progetto per Ponte sullo Stretto possa andare avanti.

Interlocuzioni in corso fra Roma e Bruxelles

“La Commissione è in contatto con le autorità italiane per chiarire alcuni aspetti del progetto del ponte di Messina, notificato alla Commissione nel giugno 2025 per valutare come le disposizioni del diritto dell’Ue, in particolare quelle relative agli appalti pubblici, alle valutazioni di impatto ambientale e alla tutela degli habitat naturali e delle specie, vengano applicate in questo caso specifico. Come per tutti i progetti notificati alla Commissione, gli scambi in corso mirano a garantire chiarezza e comprensione reciproca”. Questo quanto riferito all’agenzia di stampa ANSA da un portavoce della Commissione europea, interpellato sul rispetto, nell’appalto per il Ponte, del limite del 50% previsto per l’aumento del valore del contratto rispetto all’importo originario aggiornato.

In corso interlocuzione su procedure standard

“La Commissione sta seguendo le procedure standard applicabili a tutti i grandi progetti nell’Ue e rimane in Stretto contatto con le autorità italiane. Apprezziamo il dialogo costruttivo con loro e continueremo a lavorare in spirito di cooperazione. Ai sensi dell’articolo 72 della direttiva sugli appalti pubblici, i contratti possono essere modificati durante la loro validità senza una nuova procedura di gara, a condizione che siano soddisfatte le condizioni ivi previste; le modifiche che non rientrano in tali condizioni richiedono una nuova procedura di appalto. In particolare, sono possibili modifiche sostanziali qualora la necessità di modifica sia dovuta a circostanze imprevedibili, non alterino la natura  complessiva del contratto e l’eventuale aumento di prezzo risultante non superi il 50% del valore originario (a tal fine, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato quando il contratto include una clausola di indicizzazione e quando vengono apportate diverse modifiche successive, e tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica)”, precisa il portavoce.

Gli orientamenti forniti dall’Europa

“Nei suoi scambi con le autorità italiane, la Commissione ha fornito alcuni orientamenti sulla metodologia che l’amministrazione aggiudicatrice competente dovrebbe applicare per verificare la conformità a tali condizioni prima di autorizzare le modifiche previste. Le autorità italiane hanno
indicato di aver tenuto debitamente conto di tali orientamenti metodologici e hanno confermato che, sulla base dell’interpretazione proposta dalla Commissione, le modifiche previste soddisfano i requisiti pertinenti previsti dal diritto dell’Ue”, conclude.

Ciucci: “Da Ue conferma corretta applicazione direttiva appalti”

“Le dichiarazioni della Commissione Ue confermano quanto più volte affermato nelle diverse sedi
circa la corretta applicazione e il rispetto di quanto previsto dall’art. 72 della Direttiva Appalti. L’aggiornamento del corrispettivo del Contraente Generale rientra nel limite del 50% e quindi non richiede una nuova gara. L’aumento del corrispettivo, come più volte sottolineato, è  prevalentemente determinato dalla variazione dei prezzi e non da maggiori lavori che eventualmente rilevano sul rispetto del limite fissato dalla Direttiva. E’ inoltre stato chiarito dalla Commissione Ue che modifiche successive del costo per nuovi lavori vanno valutate singolarmente e non cumulate” commenta l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci.