“E’ fondamentale mettere il pubblico amministratore nella condizione di poter operare serenamente, senza il “terrore” di apporre una firma con lo spettro di incappare in un procedimento penale o di altra natura, magari destinato a risolversi positivamente, ma comunque motivo di ansia e sofferenza psicologica. Insomma sarebbe importante soffermarsi su riforme che possano tranquillizzare ed evitare ogni inerzia difensiva precauzionale da parte del Pubblico”.
E’ uno dei passaggi dell’avvocato Giovanni Immordino nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti a Palermo alla presenza di autorità politiche e militari e il presidente della Corte dei Conti Guido Carlino e il procuratore Gianluca Albo.
“Occorre ulteriormente valorizzare interventi volti a garantire una maggiore trasparenza e ad implementare le forme di accesso civico, potenziando istituti come quello del “whistleblowing”, come peraltro ha recentemente previsto l’Anac, che ha predisposto un apposito Portale per consentire, con firme in grado di garantire l’anonimato, “soffiare il fischietto”, di fronte ad episodi di corruzione – aggiunge Immordino – A tal proposito, devo segnalare che quest’anno l’Italia sta compiendo progressi e il nuovo Indice di Percezione della Corruzione (CPI) pubblicato da Transparency International a gennaio 2019 la colloca al 53esimo posto globale, con un punteggio di 52 punti su 100 e in miglioramento di due punti sull’anno precedente (Danimarca e la Nuova Zelanda, che invertono le posizioni rispetto all’anno scorso, sono ancora ai primi due posti con rispettivamente 88 e 87 punti). Si conferma dunque la lenta crescita nella graduatoria mondiale ed europea, dove ci stiamo gradualmente allontanando dagli ultimi posti”.
Abbiamo superato, infatti, in Europa la Slovacchia (50) e precediamo, inoltre, Croazia (48), Romania (47) Ungheria (46), Grecia (45) e Bulgaria (42)”.
“Mentre ormai il Processo Civile è telematico, quello Amministrativo è telematico, e finanche quello Tributario quest’anno è diventato telematico, il processo contabile non è ancora “pienamente” telematico – aggiunge Immordino – Insomma, il PCT, il PAT ed il PTT sono pienamente operativi; per il Processo contabile non si è ancora forse trovato l’acronimo giusto per farlo partire.
E’ vero che l’art.6 del CPGC ha previsto tale possibilità e che per il deposito degli atti giudiziari tramite PEC, le relative modalità sono state stabilite nel Decreto Presidenziale n. 98/2015, il quale definisce le prime regole tecniche e operative per l’utilizzo della PEC nei giudizi dinanzi alla Corte dei Conti, ivi incluse le comunicazioni e notificazioni.
Proprio per consentire il completamento di tale processo è stato previsto il sistema operativo “GIU.DI.CO” Giustizia Digitale Contabile, per la realizzazione del processo telematico contabile, con possibilità di accesso informatico al sistema FOL (fascicolo on line), che dovrebbe consentire agli avvocati di accedere ed estrarre copia dei documenti scansionati inseriti nel sistema, con evidente risparmio di tempo e di costi per l’Avvocatura ed un evidente vantaggio anche per le Segreterie per la riduzione degli accessi.
Come è noto, dal mese di ottobre, la relativa sperimentazione si è inceppata e l’accesso al fascicolo informatico non è possibile a noi avvocati, mentre è regolarmente consentito alla Pubblica Accusa”.
Ovviamente con buona pace dell’art.4 del CPGC, che ha introdotto anche nel processo contabile il “Giusto Processo” e che impone la parità delle parti ed il contradditorio nel pieno rispetto dell’art.111, comma primo, Cost.
Si confida che, a breve, possa essere superata la suddetta criticità.
Sempre sullo stretto crinale del Processo contabile ed in chiave deflattiva, da una parte potrebbe essere ipotizzabile l’utilizzo del meccanismo di cui all’art.130 CPGC, il cd. “Rito Abbreviato” per intenderci, anche in un momento antecedente alla comparsa di costituzione e quindi prima ancora della notifica dell’atto di citazione.
Il processo è in sé una pena per il convenuto: potrebbe essere più pratico (oltre che redditizio per l’interesse pubblico al recupero) e senza per forza passare dalla gogna anche mediatica dell’inizio del processo, incoraggiare un meccanismo “abbreviato” ancora più anticipatorio (per esempio sin dalla notifica dell’invito a dedurre), ovviamente da sottoporre al vaglio della Corte e previo parere del PM. Sarebbe poi opportuno che venga effettuato un più ampio utilizzo dei nuovi mezzi istruttori previsti dagli artt.94,97 e 98 del CGC.
Nonostante le rilevanti innovazioni contenute nel codice, tese a realizzare la parità tra le parti, nella prassi giudiziaria si riscontra una sostanziale contrarietà ad ammettere prove costituende, in particolare, prova testimoniale e CTU.
Il processo contabile resta pertanto un processo essenzialmente documentale, nel quale la Procura in sede istruttoria ha ampia facoltà di introdurre nel processo, come documenti, le trascrizioni di dichiarazioni di terzi, mentre le parti hanno scarsa possibilità di fornire prova contraria testimoniale nel corso del giudizio o di controesaminare i soggetti che hanno reso dichiarazioni nella fase pre-processuale.
Il tempo per le modifiche non è ancora scaduto perchè non è stato emanato il decreto integrativo, previsto nella legge delega, volto a correggere le criticità della riforma e quindi potrebbe esserci lo spazio per qualche ulteriore aggiustamento del Codice anche sotto i summenzionati profili.
Concludo questo mio saluto richiamando le sempre attuali parole di Piero Calamandrei: «magistratura ed avvocatura sono organi complementari di una sola funzione, legati da scambievole rispetto e da reciproco riconoscimento di uguale dignità verso lo scopo comune».
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