La Terza sezione del Tar di Palermo presieduta da Giovanni Tulumello, (Aurora Lento, Consigliere e Lucia Maria Brancatelli, Referendario, Estensore) ha motivato la sospensione della zona a traffico limitato.
Per i giudici è “illogica la scelta di introdurre contestualmente le due ZTL 1 e 2, – si legge nell’ordinanza – dove nel Piano generale del traffico era prevista l’implementazione progressiva di tali zone (in particolare, quanto alla ZTL2, se ne subordinava la sua attivazione al “consolidamento dell’assetto del sistema di trasporto pubblico urbano”)”.
Per i giudici non è dimostrata la necessità di introdurre il sistema di tariffazione per il raggiungimento degli obiettivi Piano del traffico visto che “si possono curare le esigenze di controllo della circolazione e di tutela ambientale – prosegue l’ordinanza – con misure limitative della circolazione prive di carattere oneroso”.
Continuando uno dei motivi per sospendere il provvedimento e “l’insussistenza – nonostante affermazioni meramente programmatiche di segno contrario, genericamente riportate e non adeguatamente comprovate – di concrete misure di potenziamento del trasporto pubblico – aggiungono i giudici – tali da compensare il prevedibile aumento del fabbisogno di ricorso a mezzi alternativi di spostamento”.
Per concludere secondo i giudici amministrativi “i princìpi, in tema di priorità della tutela della qualità dell’aria, non appaiono garantiti dal provvedimento impugnato – si legge nel provvedimento – che in argomento appare contraddittorio ed illogico, nella parte in cui, pur giustificando l’esercizio del potere con finalità di tutela ambientale, privilegia tuttavia il disincentivo di natura economica (dal quale peraltro esclude tutti i motoveicoli), e la corrispondente entrata per l’ente, rispetto a forme di limitazione più efficaci sotto il profilo del contenimento delle emissioni, e prive di onere economico per i cittadini.
La domanda di sospensione appare legittima in quanto l’utenza non può subire una ingiustificata compressione del proprio diritto alla mobilità”. Il merito è fissato per il 9 novembre. Il Comune può presentare ricorso al Cga.
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