Può il presidente della Regione decidere in modo diverso rispetto al parere del Cga sui ricorsi straordinari? E’ quanto dovrà decidere la corte costituzionale su richiesta del consiglio di giustizia amministrativa. Il pronunciamento dovrà avvenire per decidere un ricorso nato nel 2005 e ancora pendente.

La vicenda risale al 2000

Tutto nasce nel 2000 quanto una agrigentina di 56 anni ha vinto un concorso pubblico bandito dalla Regione per 70 dirigenti tecnici archeologi. La donna veniva nominata funzionario di categoria D, con applicazione del trattamento economico corrispondente, però, al settimo livello retributivo.

Secondo la Regione la donna e tutti gli altri e con essa tutti gli altri vincitori, non poteva essere inquadrata nella terza fascia dirigenziale prevista della legge regionale 10/2000, perché entrata in vigore successivamente al concorso.

Da questo punto inizia un lungo contenzioso che porta a numerosi pronunciamenti del Tar e del Cga.

Nel 2011 il presidente della Regione ha respinto il ricorso straordinario

Nel 2011 il Presidente della Regione respingeva il ricorso straordinario presentato dalla funzionaria richiamando una legge del 2003 che lo avrebbe autorizzato a decidere in maniera difforme al parere del Cga. L’impiegata regionale assistita dall’avvocato Girolamo Rubino presentava di nuovo ricorso al Tar e al Cga. Per i giudici di appello quella norma era in contrasto con la Costituzione.

“La norma che ha imposto, a livello nazionale, la vincolatività del parere dell’organo giudiziale, avrebbe dovuto trovare applicazione anche nel territorio siciliano – dice l’avvocato Rubino – Contrariamente, l’applicazione della norma richiamata dal Presidente della Regione Siciliana avrebbe violato il principio di uguaglianza che deve essere garantito tra tutti i cittadini italiani: in questo caso, infatti, solo in Sicilia, un organo politico (Presidente della Regione) avrebbe potuto decidere un ricorso in maniera difforme al parere reso dall’organo giudiziale, in Sicilia, il Cga, in tutta Italia, il Consiglio di Stato”.

Atti trasmessi alla Corte Costituzionale

Il Cga ritenendo rilevante la questione sulla legittimità costituzionale della norma che autorizza il Presidente a superare il parere dell’organo giurisdizionale, ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale. In attesa della pronuncia della Corte Costituzionale il contenzioso con la funzionaria regionale che chiede di diventare dirigente è sospeso.

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