- Via libera del Tar alla direttiva di Pierobon
- Gli Ato devono trasferire alle Srr gli impianti
- Il caso di Caltanissetta
Con il pronunciamento dei giudici amministrativi, adesso gli ex Ato rifiuti in liquidazione devono trasferire gli impianti alle Srr. Lo aveva ribadito la direttiva dell’assessore all’energia Alberto Pierobon del 2019 che, in linea con la strategia del governo Musumeci, intendeva porre fine a ritardi e inefficienze.
La sentenza del Tar Sicilia
È quanto stabilisce una sentenza della prima sezione del Tar Sicilia, che interviene in maniera dirimente sul braccio di ferro nato tra l’Ambito territoriale ottimale di Caltanissetta e la Regione e che avrà riflessi su tutto il settore dei rifiuti in Sicilia.
L’assessore Pierobon, il 31 maggio 2019 aveva invitato “i liquidatori di società e Consorzi d’ambito, senza ulteriore ritardo, a provvedere a trasferire detti beni funzionalmente vincolati al servizio pubblico essenziale e attualmente al medesimo destinati, alle Srr, nonché a provvedere alla voltura dei correlati provvedimenti autorizzatori”, non tenendo conto di “eventuali problematiche di natura civilistica in ordine alla garanzia patrimoniale, peraltro relativa a beni indisponibili”.
Inerzia delle società d’ambito
I giudici – Aurora Lento presidente, Anna Pignataro estensore e Luca Girardi referendario – ricordano nella sentenza che “pur essendo stato previsto il passaggio al regime ordinario entro il 30 settembre 2013 per una serie complessa di ragioni, tale termine, a distanza di più di 5 anni dalla sua scadenza, non è stato rispettato. Si comprende, pertanto, la ragione che ha indotto l’assessore regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità ad adottare la direttiva nella cui premessa ha operato un deciso richiamo a tutti i soggetti istituzionali coinvolti all’adempimento degli atti amministrativi gestionali”, rilevando, tra l’altro, “persistenti inerzie da parte di consorzi e società d’ambito quanto alla liquidazione”.
Impianti della collettività
Nella sentenza, il Tar ribadisce che “i beni e gli impianti funzionalmente vincolati al servizio pubblico ed essenziale di gestione dei rifiuti non possono essere distolti dalla loro funzione e vanno utilizzati in favore della collettività di riferimento”.
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