F.F. di diciotto anni di Agrigento aveva presentato domanda di partecipazione alla prova di ammissione al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia per l’anno accademico 2017/18 presso l’Università degli Studi di Palermo, indicando, in ragione della propria ridotta capacità visiva, la necessità di disporre di tempo aggiuntivo per l’espletamento della prova ovvero di un questionario con testo ingrandito; l’Università di Palermo riscontrava la richiesta comunicando “che sarà disponibile un ingranditore in quanto il testo ingrandito non è tra i supporti permessi dal MIUR”.

Il 5 settembre 2017 si svolgeva la prova d’esame; tuttavia alla candidata agrigentina non veniva messo a disposizione un questionario con testo ingrandito e l’ingranditore messo a disposizione era mal funzionante; pertanto la candidata veniva gravemente penalizzata e non risultava utilmente collocata. Da qua la determinazione di proporre un ricorso giurisdizionale davanti al TAR del Lazio , con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, contro l’Università degli studi di Palermo per l’annullamento, previa sospensione, della graduatoria relativa alla prova di ammissione al primo anno del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2017/18 nonchè dei verbali formati dalla commissione esaminatrice.

In particolare gli Avvocati Rubino e Impiduglia hanno censurato i provvedimenti impugnati sotto il profilo dell’eccesso di potere, nonchè per la falsa applicazione della normativa di settore per le categorie disabili, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’Università di Palermo, il MIUR non ha affatto inserito tra i supporti vietati l’utilizzo di un testo ingrandito; non essendo quest’ultimo in grado di alterare la par condicio tra i concorrenti. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione e l’Università degli Studi di Palermo, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione della richiesta cautelare. Il TAR del Lazio, sezione terza, condividendo le censure formulate dagli avvocati Rubino e Impiduglia circa l’illegittimità dell’espletamento della prova derivante dalla mancata fornitura di un testo ingrandito, ha accolto la richiesta cautelare avanzata dai difensori, disponendo la ripetizione della prova dotando la ricorrente degli ausili richiesti entro dieci giorni dalla notificazione dell’ordinanza. Pertanto la candidata agrigentina potrà ripetere l’espletamento della prova con un testo ingrandito del questionario e se la supererà verrà ammessa in soprannumero al Corso di Laurea in medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2017/18.