E’ stato il funzionario del Suap Vincenzo Perez a redigere e firmare la relazione che il gip di Palermo ha inserito per intero nel provvedimento di sequestro del Cala Levante.

Il funzionario morto improvvisamente nei giorni scorsi all’età di 56 anni.   E’ stato lui lo scorso 22 luglio a presentare una relazione che il gip Walter Turturici definisce nel decreto di sequestro “particolarmente rilevante in quanto costituisce l’esito di mirati accertamenti diretti a lumeggiare l’intera vicenda concernente la struttura “Cala Levante”, sita in Lungomare Cristoforo Colombo n. 3029″.

“Emerge da tale relazione, predisposta in base alla analisi della documentazione – scrive il gip – depositata presso il suddetto ufficio pubblico, che, a seguito di sopralluogo effettuato il 23 maggio 2016, insieme con la Polizia Municipale di Palermo, le concessioni edilizie nr°64 del 23.4.2012 (prot- 311967) del Servizio Urbanistica e Edilizia del Comune di Palermo e nr°14336 (prot. 542345/P) del 24.6.2014 del Suap erano state rilasciate in assenza di parere urbanistico, del parere di incidenza ambientale, del parere della Soprintendenza  ricadendo l’area in oggetto all’interno del vincolo di inedificabilità nella fascia dei 150 metri dalla battigia (Art. 2.comma 3-L.R. 15/91), nonché all’interno del vincolo paesaggistico (DL 490/99, sostituito dal D.LS nr°42 del 22.1.2004). Nello specifico, non può non rimarcarsi una chiarissima difformità ravvisata dal geometra Enzo Perez e così dallo stesso esposta nella relazione a sua firma”.

Ecco la relazione presentata alla procura da Vincenzo Perez.

«Esaminati gli elaborati grafici allegati alla richiesta di concessione edilizia prot. 497046 del 09/06/2014 (tav. 1 – tav. 2 – tav. 3A – tav. 3B) comparativamente a quelli allegati al parere della Soprintendenza  prot. n° 961/TUP del 11/05/2010, citato nella rilasciata concessione edilizia, si riferisce che non vi è corrispondenza per sistemazione di aree esterne (percorsi e pedane), per la presenza di ulteriori manufatti ed impianti tecnologici, per diversa distribuzione di alcuni ambienti nell’immobile esistente, per diversa distribuzione interna del gruppo servizi esterni, per dimensionamento del chiosco. Si rileva inoltre che vengono riportate e interessate all’intervento porzioni di particelle catastali non citate nella concessione edilizia».

Nella relazione a firma del Geometra Perez si legge altresì quanto segue: «...è stato effettuato sopralluogo in data 23 maggio 2016 insieme a personale della Polizia Municipale (Ispettori Capo Carlo Carta e Pietro Vaglica), visionando lo stato dei luoghi attuali ed effettuando la documentazione fotografica che si allega alla presente. 

In sede di accertamento si è rilevato che lo stato dei luoghi, sebbene non risulta corrispondente agli elaborati grafici allegati al parere della Soprintendenza ai prot. n° 961/TUP del 11/05/2010 (per sistemazione di aree esterne – percorsi, scalette e pedane – per la presenza di ulteriori manufatti ed impianti tecnologici, per maggior dimensionamento del chiosco di somministrazione, per diversa distribuzione interna del gruppo servizi esterni e per diversa distribuzione e di utilizzo di alcuni ambienti nell’immobile esistente), risulta corrispondente agli elaborati grafici allegati alla rilasciata concessione edilizia prot. 497046 del 09/06/2014 ad eccezione di alcune modifiche alla distribuzione e diverso utilizzo di alcuni ambienti nell’immobile esistente».

“I dati appena esposti – scrive il gip – costituiscono circostanze di estrema gravità: lo stato dei luoghi, sebbene non corrispondente agli elaborati grafici presentati alla Sovrintentenza, è corrispondente agli elaborati grafici prodotti per la richiesta di concessione edilizia nr°497046 del 9.6.2014, così evidenziandosi la modifica degli elaborati grafici utili al rilascio dei titoli amministrativi rispetto a quanto presentato alla Soprintendenza stessa per sistemazione di aree esterne (percorsi e padane), per la presenza di ulteriori manufatti ed impianti tecnologici, per diversa distribuzione di alcuni ambienti dell’immobile esistente, per diversa distribuzione interna del gruppo dei servizi esterni, per dimensionamento del chiosco.
Ben può affermarsi la sussistenza di una macroscopica illegittimità del provvedimento amministrativo, ciò che sicuramente refluisce in punto di sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di abuso di ufficio.

Le conclusioni del geometra Perez – appena sopra sintetizzate – meritano, per la loro rilevanza nella presente sede, di essere testualmente riportate”.

«A conclusione di quanto sopra e limitatamente agli aspetti legati ai provvedimenti emessi da questa Amministrazione Comunale – scrive Perez- ad esclusione di quelli relativi alla Commissioni dei Pubblici Spettacoli che a seguito specifico incarico relazionerà autonomamente in merito e non entrando nel merito dei provvedimenti emessi dalla Regione Siciliana – Assessorato Territorio Ambiente, di cui alle Concessioni demaniali citati, e ciò anche in considerazione che risultano già avviati indagini da parte della Procura, così come risulta dai verbali di acquisizione documentazione da parte della Polizia Municipale – Servizio di Polizia Giudiziaria e del Corpo Forestale, che sicuramente riguarderanno anche le citate concessioni demaniali, si rimette alla determinazioni superiori della S.V. le valutazioni in merito agli aspetti amministrativi strettamente legati all’autorizzazione rilasciata per lo svolgimento dell’attività di stabilimento balneare di cui al nostro provvedimento prot. 14337 del 24/06/2014, nonché in merito agli adempimenti da porre in essere, ritenendo opportuno richiamare, tra le altre cose che la S.V. andrà a rilevare, l’attenzione a quanto si sintetizza:

Con riguardo alla autorizzazione edilizia n° 64 del 23/04/2012 prot. 311967 rilasciata dal SUE:
– è stata rilasciata in assenza del parere urbanistico e del parere di Incidenza Ambientale, ricadendo l’area in oggetto all’interno dei Siti di Importanza Comunitaria di cui alla nota dell’Assessorato Territorio Ambientale n. 75 del 16/05/2002 e all’interno del vincolo di inedificabilità nella fascia dei 150 m. dalla battigia (art. 2 co 3 L.R. 15/91);
– non tiene conto del parere espresso dall’Ufficio Mare e Coste con nota prot. 504291 del 06/07/2010 (con condizione comprendente il parere contrario all’attività di ristorazione e alla realizzazione dei 3 blocchi prefabbricati per spogliatoio donne, spogliatoio uomini e servizio igienico per soggetti diversamente abili). Dal libretto istruttorio risulta che la citata nota dell’Ufficio Mare e Coste non è stata mai trasmessa all’Ufficio Edilizia Privata;

– l’autorizzazione attiene ad un immobile privo di certificazioni finali e catastalmente destinato ad abitazione in villino. 

– ai sensi dell’art. 22 delle N.di A. del vigente Prg, gli interventi ammessi nella zona in questione devono essere definiti da piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, finalizzati alla realizzazione di interventi di interesse pubblico e privato relativi ad attività ricettive, ricreative e comunque connesse alla fruizione della costa, anche in deroga alle prescrizioni dettate per le zone omogenee adiacenti e fino all’approvazione dei piani di cui al comma 2 sono ammessi soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria estraordinaria (interventi su immobili esistenti”). 

• Con riguardo all’agibilità n.224’di prot. 537100 del 18/07/2012:
– comprende la variazione della destinazione d’uso di cui alla variazione catastale del 29/06/2012 prot. n. PA 0251304 (successiva al rilascio dell’autorizzazione n. 64 del 23/04/2012) per ampliamento, variazione della destinazione d’uso da A/7 (abitazioni in villini) a C/1 (Negozi e botteghe) non contenuta nella autorizzazione,, edilizia n° 64 del ,23/04/20,12 prot. 311967 e non contenuta nell’autorizzazione edilizia numero 64 del 23 aprile 2012 protocollo 311967 e non consentita dal citato articolo 22 della N.di A del Prg

– è attinente al solo immobile preesistente e nulla si dichiara in merito alle strutture esterne.

• Con riguardo alla concessione edilizia n. 14336 prot. 542345/P del 24/06/2014 rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive:
è stata rilasciata in assenza del parere urbanistico, del parere di Incidenza Ambientale, del parere della Soprintendenza Regionale ai BB.CC.AA., ricadendo l’area in oggetto all’interno del Vincolo paesaggistico – DL n. 490/99 (oggi sostituito con il DLgs n. 42 del 22/1/04) art. 139 ex legge 1497/39, all’interno dei Siti di Importanza Comunitaria di cui alla >nota dell’Assessorato Territorio Ambientale n. 75 del 16/05/2002, all’interno del vincolo di inedificabilità nella fascia dei 150 m. dalla battigia (art. 2 co 3 L.R. 15/91)».

Anche in considerazione del contenuto della più volte menzionata relazione a firma del Geometra Perez risulta essere stato adottato in data 30 agosto 2016 dal Servizio S.U.A.P. del Comune di Palermo preavviso del procedimento di annullamento della concessione edilizia n. 14336 rilasciata in data 24.6.2014 in favore dell’Associazione “Okeanos”. Il preannunciato esercizio dei poteri di autotutela della pubblica amministrazione costituisce certo indice sintomatico della illegittimità del provvedimento amministrativo in questione.

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