Il Tar di Catania ha respinto il nuovo ricorso di Aretusacque S.p.A. e Acea Siracusa S.r.l. contro l’assegnazione dell’appalto da 50,7 milioni di euro per sistemare la rete fognaria e il depuratore di Augusta. I giudici confermano quanto già deciso a marzo: le due società non hanno titolo per contestare quell’appalto.
Un secondo round dopo la sconfitta di marzo
Tutto parte da un bando pubblicato il 23 ottobre 2025 da Sogesid, che gestisce la gara per conto del Commissario Straordinario Unico incaricato di risolvere i problemi di depurazione in Sicilia. Aretusacque e Acea Siracusa avevano già impugnato quel bando, sostenendo che quei lavori fossero in realtà già affidati a loro: la concessione ricevuta dall’Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa, dicevano, comprendeva anche gli interventi su Augusta, per un valore stimato di oltre 55 milioni di euro.
Il Tar aveva bocciato quel primo ricorso a marzo ma le parti avevano fatto appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa, che però ha solo fissato un’udienza più veloce, per il 4 novembre, senza bloccare gli effetti della sentenza di marzo.
L’aggiudicazione impugnata
L’8 maggio Sogesid ha assegnato l’appalto al raggruppamento tra Consorzio Stabile Progettisti Costruttori e Sideridraulic System, autorizzando anche l’avvio anticipato della fase di progettazione esecutiva ma Aretusacque e Acea Siracusa hanno impugnato pure questa decisione, sostenendo due cose: che fosse illegittima perché derivava da un bando già viziato, e che non ci fossero i motivi per far partire i lavori in anticipo.
Perché il Tar dice ancora no
Il collegio, presieduto da Giuseppa Leggio con relatrice Manuela Bucca, afferma un concetto: chi non partecipa a una gara, di norma, non può impugnarla. Aretusacque e Acea Siracusa non hanno partecipato. E siccome la sentenza di marzo è già esecutiva e nessuno l’ha sospesa, l’aggiudicazione dell’8 maggio non cambia nulla per loro.
Pur dichiarando il ricorso inammissibile, il Tar spiega comunque perché, nel merito, le due società avrebbero comunque torto. Il punto centrale è questo: il Commissario Straordinario ha in mano la gestione dei lavori di Augusta già dal 2015, da quando il vecchio gestore fallì e il Governo dovette intervenire con un commissariamento. Le norme che Aretusacque cita per contestare la competenza del Commissario, secondo i giudici, riguardano casi diversi — situazioni in cui l’incarico al Commissario non era ancora stato assegnato. Qui invece lo era da anni.
Anche l’inserimento dei lavori di Augusta in un elenco specifico legato ai finanziamenti europei, sempre citato dalle ricorrenti come prova a loro favore, per il Tar non contea: è solo una questione di come vengono distribuiti i soldi, non di chi comanda l’appalto.
Bocciata anche la seconda censura, quella sulla consegna anticipata dei lavori: Sogesid ha spiegato di aver fretta per non perdere i finanziamenti legati alle condanne dell’Unione Europea contro l’Italia sulla depurazione, e per il Tar questa motivazione basta. La partita non è chiusa: il Consiglio di Giustizia Amministrativa dovrà pronunciarsi nel merito il 4 novembre sulla sentenza di marzo.






Commenta con Facebook