Il medico di base convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, dal quale percepisce oltre il 90% dei suoi compensi, non è assoggettato all’Irap perché tale professione esclude l’autonoma organizzazione.

Neanche la presenza di una segretaria part-time influisce sull’attività di medico svolta dal contribuente, in quanto l’impiegata ha funzioni diverse da quelle prettamente medico-sanitarie (ad esempio riceve le telefonate, prenota le visite o eventuali spostamenti e gestisce l’ordine di ricevimento dei pazienti).

Ad affermare questo principio è la commissione tributaria della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, con la sentenza 1780/4/2017 (presidente Russo, relatore Ferla) diffusa oggi da Il Sole 24 ore. I giudici tributari hanno annullato la cartella di pagamento inviata a un medico siracusano che non aveva pagato l’Irap per il 2006 sostenendo che l’imposta non era dovuta, mancando i presupposti di organizzazione di lavoro e di capitale. La Ctr accoglieva il ricorso e il giudice d’appello ora ha confermato il verdetto, condannando l’Agenzia al rimborso delle spese del giudizio.