“Lo scioglimento del Consiglio comunale di Siracusa per la mancata approvazione del rendiconto di gestione, in assenza di una norma regionale ad hoc, appare illegittimo”.

Lo scrive il dirigente dell’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana, Giuseppe Anzaldi, dopo aver esaminato il ricorso presentato dall’avvocato Ezechia Paolo Reale al presidente della Regione in merito allo scioglimento del Consiglio comunale di Siracusa, avvenuto nel novembre del 2019, a seguito della mancata approvazione del rendiconto di gestione che portò poi alla nomina, da parte della Regione, di un commissario, in sostituzione dell’assemblea cittadina.

Possibile ritorno in aula dei consiglieri

Un pronunciamento che rischia di riportare in aula i consiglieri comunali decaduti, compreso lo stesso Reale, sfidante nel 2018 dell’attuale sindaco di Siracusa, ma serviranno altri due passaggi: il parere della sezione consultiva del Cga e poi la decisione finale dell’Ufficio e legale della Presidenza della Regione siciliana. I giochi, dunque, potrebbero riaprirsi, quando, appena 5 mesi fa sembravano chiusio dopo la sentenza del Tar di Catania che aveva bocciato il ricorso presentato da un gruppo di ex consiglieri comunali di Siracusa.

Le ragioni

Nelle motivazioni del parere, il dirigente regionale evoca la mancanza di una norma regionale ad hoc. In effetti, una legge c’è ed è quella relativa allo scioglimento del Consiglio per la mancata approvazione del bilancio ma la fattispecie è indicata in modo generico. D’altra parte, nel caso di Siracusa si trattava del rendiconto. “Tecnicamente sono fattispecie diverse” spiega a BlogSicilia l’avvocato Ezechia Paolo Reale.

Scendendo nel dettaglio, il dirigente, che ritiene la questione di competenza regionale, sostiene che “se è vero che, in sede statale,  il legislatore ha equiparato l’omessa approvazione del rendiconto di gestione alla omessa approvazione del bilancio di previsione, così non è in sede regionale”.

Nell’interpretazione del dirigente, la normativa regionale prevede lo scioglimento “per l’omessa approvazione del bilancio preventivo e della dichiarazione di dissesto” “ma non anche agli interventi conseguenti all’omessa approvazione del rendiconto di gestione”.

I precedenti

Peraltro, il dirigente, in merito agli scioglimenti dei Consigli comunali in Sicilia, ha evidenziato che due tribunali amministrativi, il Tar di Palermo ed il Tar di Catania, hanno emesso sentenze opposte ma lo stesso funzionario “sposa” la tesi dei giudici catanesi perché quest’ultimi hanno giudicato ritenendo competente la Regione e non lo Stato.

Tar di Palermo e Catania

“Il Tar di Palermo – si legge nel parere del dirigente Giuseppe Anzaldi – in un caso analogo a quello trattato ha ritenuto applica bile la sanzione dello scioglimento  del Consiglio comunale che non abbia approvato nei termini il rendiconto di gestione” in ossequio ad una normativa nazionale.

Sulla stessa questione, però, il Tar di Catania, è di orientamento diverso,  sostenendo che “il rinvio dinamico alla disciplina statale in tema di ordinamento finanziario e contabile non si estende alle competenze degli organi ed alle conseguenze proprie delle relative violazioni ed inadempimenti essendo la relativa disciplina attribuita al legislatore regionale” .

 

 

 

 

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