REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Grazie all’opposizione formale del Consorzio Parmigiano Reggiano, incaricato della tutela della Dop in tutto il mondo, è stato fermato il sesto tentativo del gruppo Alpina di registrare il marchio “Parmesano” in Colombia.
La Sovrintendenza all’Industria e al Commercio ha emesso un importante provvedimento per la tutela delle Indicazioni Geografiche nel paese latino-americano, negando la registrazione del marchio misto “Alpina Parmesano Snack” sulla base della Dop. La Sovrintendenza, confermando così la decisione emessa in prima istanza, ha ritenuto che la protezione delle denominazioni d’origine sia sufficientemente ampia da far sì che l’impedimento alla registrazione non si limiti alla semplice riproduzione letterale del loro nome, ma anche a qualsiasi tipo di imitazione, anche solo evocativa. Pertanto, ha stabilito che il marchio richiesto, rivendicato per latte, prodotti lattiero caseari e specialmente snack a base di formaggio, includendo la parola “Parmesano”, fosse evocativo della Dop Parmigiano Reggiano e quindi non registrabile. In risposta alle argomentazioni di Alpina, la Sovrintendenza ha sottolineato che il termine “Parmesano” non può essere considerato di uso comune nel commercio per identificare qualsiasi tipo di formaggio, poichè l’articolo 220 della Decisione Andina 486 del 2000, ovvero la normativa applicabile in Colombia e nella Comunità Andina in materia di proprietà intellettuale, stabilisce che le denominazioni d’origine non sono considerate comuni o generiche finchè la loro protezione sussiste nel Paese d’origine. Inoltre, la Sovrintendenza ha ritenuto che il marchio richiesto fosse potenzialmente ingannevole poichè, a causa del prestigio e della fama del Parmigiano Reggiano nel mercato alimentare, l’inserimento della parola “Parmesano” potrebbe indurre in errore i consumatori sull’origine e sulle caratteristiche del prodotto di Alpina. “Dopo la vittoria ottenuta a marzo 2022 in Ecuador, prosegue la lotta globale del Consorzio contro l’uso illegittimo del termine Parmesan”, ha dichiarato Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio. “La nostra è un’azione portata avanti non solo nell’interesse di tutta la filiera del Parmigiano Reggiano, ma anche dei consumatori colombiani, che non correranno più il rischio di essere ingannati al momento dell’acquisto. La decisione della Sovrintendenza all’Industria e al Commercio rappresenta una vittoria importante per il sistema delle Indicazioni Geografiche nel continente americano, poichè viene ribadita l’importanza fondamentale del legame tra prodotto, territorio e Denominazione di Origine. Questa decisione – ha concluso – è un’ulteriore pietra miliare su cui costruire una strategia più ampia a livello globale, che andrà a beneficio non solo della Dop Parmigiano Reggiano, ma di tutte le Indicazioni Geografiche”.
La Sovrintendenza all’Industria e al Commercio ha emesso un importante provvedimento per la tutela delle Indicazioni Geografiche nel paese latino-americano, negando la registrazione del marchio misto “Alpina Parmesano Snack” sulla base della Dop. La Sovrintendenza, confermando così la decisione emessa in prima istanza, ha ritenuto che la protezione delle denominazioni d’origine sia sufficientemente ampia da far sì che l’impedimento alla registrazione non si limiti alla semplice riproduzione letterale del loro nome, ma anche a qualsiasi tipo di imitazione, anche solo evocativa. Pertanto, ha stabilito che il marchio richiesto, rivendicato per latte, prodotti lattiero caseari e specialmente snack a base di formaggio, includendo la parola “Parmesano”, fosse evocativo della Dop Parmigiano Reggiano e quindi non registrabile. In risposta alle argomentazioni di Alpina, la Sovrintendenza ha sottolineato che il termine “Parmesano” non può essere considerato di uso comune nel commercio per identificare qualsiasi tipo di formaggio, poichè l’articolo 220 della Decisione Andina 486 del 2000, ovvero la normativa applicabile in Colombia e nella Comunità Andina in materia di proprietà intellettuale, stabilisce che le denominazioni d’origine non sono considerate comuni o generiche finchè la loro protezione sussiste nel Paese d’origine. Inoltre, la Sovrintendenza ha ritenuto che il marchio richiesto fosse potenzialmente ingannevole poichè, a causa del prestigio e della fama del Parmigiano Reggiano nel mercato alimentare, l’inserimento della parola “Parmesano” potrebbe indurre in errore i consumatori sull’origine e sulle caratteristiche del prodotto di Alpina. “Dopo la vittoria ottenuta a marzo 2022 in Ecuador, prosegue la lotta globale del Consorzio contro l’uso illegittimo del termine Parmesan”, ha dichiarato Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio. “La nostra è un’azione portata avanti non solo nell’interesse di tutta la filiera del Parmigiano Reggiano, ma anche dei consumatori colombiani, che non correranno più il rischio di essere ingannati al momento dell’acquisto. La decisione della Sovrintendenza all’Industria e al Commercio rappresenta una vittoria importante per il sistema delle Indicazioni Geografiche nel continente americano, poichè viene ribadita l’importanza fondamentale del legame tra prodotto, territorio e Denominazione di Origine. Questa decisione – ha concluso – è un’ulteriore pietra miliare su cui costruire una strategia più ampia a livello globale, che andrà a beneficio non solo della Dop Parmigiano Reggiano, ma di tutte le Indicazioni Geografiche”.
– foto ufficio stampa Consorzio Parmigiano Reggiano –
(ITALPRESS).
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