MILANO (ITALPRESS) – Obbligo per l’Udinese di disputare una gara a porte chiuse. Lo ha deciso il giudice sportivo di serie A dopo
quanto avvenuto domenica scorsa nel corso del match contro il Milan in occasione dei cori razzisti all’indirizzo del portiere rossonero Maignan. Il Giudice Sportivo ha deciso “visto il referto arbitrale, nonchè il rapporto dei collaboratori della Procura Federale, in ordine alle manifestazioni di discriminazione razziale che hanno interessato in più occasioni, durante la gara Maignan e che hanno portato all’effettuazione di due annunci con altoparlante, nonchè a una prima interruzione del gioco per circa 1 minuto, di poi a una sospensione della gara per circa 5 minuti; ritenuta la obiettiva gravità dei fatti descritti e riportati, che hanno comportato l’adozione delle misure previste dall’apposito protocollo procedurale contenuto nelle norme federali; rilevato, altresì, che non sono state riportate, durante e dopo i fatti, e nonostante i 2 annunci al pubblico, chiare manifestazioni di dissociazione da tali intollerabili comportamenti da parte dei restanti sostenitori; rilevato, nondimeno, che il comportamento attivo della società Udinese, e la disponibilità manifestata fin da subito a collaborare per l’individuazione dei responsabili, fanno sì che per un evento di tale portata e gravità possa applicarsi la sanzione minima prevista dall’art. 28, comma 4, CGS, ovvero l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse”.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
quanto avvenuto domenica scorsa nel corso del match contro il Milan in occasione dei cori razzisti all’indirizzo del portiere rossonero Maignan. Il Giudice Sportivo ha deciso “visto il referto arbitrale, nonchè il rapporto dei collaboratori della Procura Federale, in ordine alle manifestazioni di discriminazione razziale che hanno interessato in più occasioni, durante la gara Maignan e che hanno portato all’effettuazione di due annunci con altoparlante, nonchè a una prima interruzione del gioco per circa 1 minuto, di poi a una sospensione della gara per circa 5 minuti; ritenuta la obiettiva gravità dei fatti descritti e riportati, che hanno comportato l’adozione delle misure previste dall’apposito protocollo procedurale contenuto nelle norme federali; rilevato, altresì, che non sono state riportate, durante e dopo i fatti, e nonostante i 2 annunci al pubblico, chiare manifestazioni di dissociazione da tali intollerabili comportamenti da parte dei restanti sostenitori; rilevato, nondimeno, che il comportamento attivo della società Udinese, e la disponibilità manifestata fin da subito a collaborare per l’individuazione dei responsabili, fanno sì che per un evento di tale portata e gravità possa applicarsi la sanzione minima prevista dall’art. 28, comma 4, CGS, ovvero l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse”.
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