CATANIA (ITALPRESS) – Il gup di Catania Nunzio Sarpietro – che a maggio aveva stabilito il non luogo a procedere per l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini per il caso dei migranti sulla nave Grregoretti – ha depositato le motivazioni della decisione di non mandare a processo per sequestro di persona il leader della Lega.
Salvini da ministro aveva ritardato lo sbarco, nel luglio 2019, di 131 migranti dalla nave della Guardia costiera italiana nel porto di Augusta, nel Siracusano.
“La formula il fatto non sussiste – si legge nelle motivazioni del giudice dell’udienza preliminare – è stata adottata perchè l’imputato ha agito non contra ius, bensì in aderenza alle previsioni normative primarie e secondarie dettate nel caso di specie. Allo stesso non può essere addebitata alcuna condotta finalizzata a sequestrare i migranti per un lasso di tempo giuridicamente apprezzabile”. Per il gup, inoltre, la condotta di Salvini, in qualità di ex ministro, non deve essere ritenuta penalmente rilevante “dovendosi affermare che gli elementi proposti dal tribunale per i reati ministeriali di Catania, come legittimanti il rinvio a giudizio, si sono rivelati non fondati e comunque bilanciati da altri chiari e probanti dati probatori a favore dell’inquisito che li rendono contraddittori, e soprattutto inidonei a sostenere l’accusa in un giudizio dibattimentale”.
E sulla formula assolutoria del non luogo a procedere, il giudice Sarpietro ha sottolineato che “appare più favorevole all’imputato rispetto a quella invocata dalla difesa di ritenere il fatto come discriminato ai sensi dell’articolo 51 del Codice Penale (l’esercizio di un diritto o adempimento di un dovere, ndr), in quanto l’imputato (Salvini, ndr) avrebbe agito nell’esercizo di un diritto o comunque nell’adempimento di un dovere. Infatti la ricorrenza di una causa di giustificazione richiederebbe pur tuttavia la integrazione dell’elemento materiale del reato ad avviso del giudice non configurabile…”.
(ITALPRESS).
Salvini da ministro aveva ritardato lo sbarco, nel luglio 2019, di 131 migranti dalla nave della Guardia costiera italiana nel porto di Augusta, nel Siracusano.
“La formula il fatto non sussiste – si legge nelle motivazioni del giudice dell’udienza preliminare – è stata adottata perchè l’imputato ha agito non contra ius, bensì in aderenza alle previsioni normative primarie e secondarie dettate nel caso di specie. Allo stesso non può essere addebitata alcuna condotta finalizzata a sequestrare i migranti per un lasso di tempo giuridicamente apprezzabile”. Per il gup, inoltre, la condotta di Salvini, in qualità di ex ministro, non deve essere ritenuta penalmente rilevante “dovendosi affermare che gli elementi proposti dal tribunale per i reati ministeriali di Catania, come legittimanti il rinvio a giudizio, si sono rivelati non fondati e comunque bilanciati da altri chiari e probanti dati probatori a favore dell’inquisito che li rendono contraddittori, e soprattutto inidonei a sostenere l’accusa in un giudizio dibattimentale”.
E sulla formula assolutoria del non luogo a procedere, il giudice Sarpietro ha sottolineato che “appare più favorevole all’imputato rispetto a quella invocata dalla difesa di ritenere il fatto come discriminato ai sensi dell’articolo 51 del Codice Penale (l’esercizio di un diritto o adempimento di un dovere, ndr), in quanto l’imputato (Salvini, ndr) avrebbe agito nell’esercizo di un diritto o comunque nell’adempimento di un dovere. Infatti la ricorrenza di una causa di giustificazione richiederebbe pur tuttavia la integrazione dell’elemento materiale del reato ad avviso del giudice non configurabile…”.
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