ROMA (ITALPRESS) – Il bavaglio Costa contro i giornalisti? “E’ una norma sbagliata, che peraltro non può realizzare il fine che si prefigge”. Così, in un’intervista a la Repubblica, il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia che, tecnicamente, rivela il danno prodotto dall’emendamento del responsabile Giustizia di Azione Enrico Costa “ai diritti delle persone, al processo, alla sua strutturademocratica”. “Comunque il contenuto dell’ordinanza di custodia potrà essere pubblicato, e quindi si affida al giornalista il compito di riassumerne il testo, quando è meglio, per lo stesso indagato, che l’ordinanza sia conoscibile per ciò che è oggettivamente, e non per le mediazioni di riassunto del cronista”, aggiunge. Alla domanda se, in merito all’indagine romana su Verdini junior, la norma Costa, se fosse operativa, occulterebbe le responsabilità degli indagati, risponde: “No, non avrebbe questo effetto perchè l’arresto e i suoi motivi certamente sarebbero conosciuti, ma impedirebbe, in casi come questo di particolare complessità, una conoscenza compiuta e corretta di ciò che è accaduto”.
Santalucia ritiene che il blackout della comunicazione danneggerebbe anche gli stessi imputati e indagati, “perchè espone in modo del tutto inutile al rischio di informazioni distorte, imprecise, incomplete”. “Il danno per l’imputato – spiega – è che l’ordinanza non potrà essere conosciuta, fino alla conclusione dell’udienza preliminare, per ciò che contiene e per ciò che il giudice che l’ha emessa ha ritenuto rilevante. Ancora una volta il passaggio attraverso l’interpretazione del singolo giornalista, che gioco forza potrà enfatizzare alcuni passaggi, minimizzarne o addirittura ometterne altri, non significa affatto rendere un buon servizio ai diritti dell’indagato”. “Questo emendamento – sottolinea – tradisce una concezione del processo penale antistorica e in contrasto con i principi costituzionali che reggono l’esercizio della giurisdizione. Ciò che avviene nel processo dev’essere conosciuto, salvo eccezioni. Invece quest’emendamento, per una malintesa concezione della cosiddetta gogna mediatica, pretende di oscurare ciò che invece deve essere conosciuto”.
“Intanto, chiarisco che se l’emendamento diventerà legge, questa nuova regola dovrà essere interamente applicata da tutti, anche dai magistrati”, prosegue Santalucia, sottolineando che “il divieto di Costa attiene alla pubblicazione, ma fortunatamente non si arriva fino a segretare del tutto l’ordinanza cautelare. Per il semplice motivo che tutti gli atti segreti non sono pubblicabili, ma che non tutti gli atti non pubblicabili sono segreti”.
“L’attuale emendamento Costa – puntalizza – vieta la pubblicazione anche parziale dell’ordinanza. Ma non interferisce con la disposizione del codice di procedura penale – il comma sette dell’articolo 114 – che consente sempre ‘la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segretò”. All’osservazione sollevata che dopo la norma Costa l’ordinanza sarà segreta, risponde “No, l’ordinanza sarà solo non pubblicabile, anche solo parzialmente”. “Non ci potranno essere pubblicazioni integrali o parziali del testo – dice -, ma potrà uscire solo il contenuto nella forma del riassunto, e io giudico questo uno svantaggio per tutti, ivi compreso l’indagato”. “Se l’ordinanza sarà pubblicabile nel suo contenuto – prosegue – dovrà essere necessariamente conosciuta dai giornalisti che potranno solo riassumerla, ma dovranno leggerla e conoscerla, quindi non vedo una possibile violazione”. “La norma vive per quello che è. In questo senso, ribadisco le mie perplessità su un emendamento che non solo non ottiene il risultato auspicato, ma rischia pure di incentivare le distorsioni del cosiddetto processo mediatico”, osserva Santalucia, secondo cui “se ci sarà un divieto di pubblicazione è ovvio che il giornalista non potrà chiederne ufficialmente copia a fini di pubblicazione, ma continueranno a circolare le copie delle ordinanze, in un sottobosco assai poco regolato di consegne informali, ma non per questo illegali”.
– foto Agenzia Fotogramma –
(ITALPRESS).
Santalucia ritiene che il blackout della comunicazione danneggerebbe anche gli stessi imputati e indagati, “perchè espone in modo del tutto inutile al rischio di informazioni distorte, imprecise, incomplete”. “Il danno per l’imputato – spiega – è che l’ordinanza non potrà essere conosciuta, fino alla conclusione dell’udienza preliminare, per ciò che contiene e per ciò che il giudice che l’ha emessa ha ritenuto rilevante. Ancora una volta il passaggio attraverso l’interpretazione del singolo giornalista, che gioco forza potrà enfatizzare alcuni passaggi, minimizzarne o addirittura ometterne altri, non significa affatto rendere un buon servizio ai diritti dell’indagato”. “Questo emendamento – sottolinea – tradisce una concezione del processo penale antistorica e in contrasto con i principi costituzionali che reggono l’esercizio della giurisdizione. Ciò che avviene nel processo dev’essere conosciuto, salvo eccezioni. Invece quest’emendamento, per una malintesa concezione della cosiddetta gogna mediatica, pretende di oscurare ciò che invece deve essere conosciuto”.
“Intanto, chiarisco che se l’emendamento diventerà legge, questa nuova regola dovrà essere interamente applicata da tutti, anche dai magistrati”, prosegue Santalucia, sottolineando che “il divieto di Costa attiene alla pubblicazione, ma fortunatamente non si arriva fino a segretare del tutto l’ordinanza cautelare. Per il semplice motivo che tutti gli atti segreti non sono pubblicabili, ma che non tutti gli atti non pubblicabili sono segreti”.
“L’attuale emendamento Costa – puntalizza – vieta la pubblicazione anche parziale dell’ordinanza. Ma non interferisce con la disposizione del codice di procedura penale – il comma sette dell’articolo 114 – che consente sempre ‘la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segretò”. All’osservazione sollevata che dopo la norma Costa l’ordinanza sarà segreta, risponde “No, l’ordinanza sarà solo non pubblicabile, anche solo parzialmente”. “Non ci potranno essere pubblicazioni integrali o parziali del testo – dice -, ma potrà uscire solo il contenuto nella forma del riassunto, e io giudico questo uno svantaggio per tutti, ivi compreso l’indagato”. “Se l’ordinanza sarà pubblicabile nel suo contenuto – prosegue – dovrà essere necessariamente conosciuta dai giornalisti che potranno solo riassumerla, ma dovranno leggerla e conoscerla, quindi non vedo una possibile violazione”. “La norma vive per quello che è. In questo senso, ribadisco le mie perplessità su un emendamento che non solo non ottiene il risultato auspicato, ma rischia pure di incentivare le distorsioni del cosiddetto processo mediatico”, osserva Santalucia, secondo cui “se ci sarà un divieto di pubblicazione è ovvio che il giornalista non potrà chiederne ufficialmente copia a fini di pubblicazione, ma continueranno a circolare le copie delle ordinanze, in un sottobosco assai poco regolato di consegne informali, ma non per questo illegali”.
– foto Agenzia Fotogramma –
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