ROMA (ITALPRESS) – “Un modulo unico e standard per presentare la Cila, la Comunicazione asseverata di inizio attività che, grazie al decreto semplificazioni approvato definitivamente dal Parlamento il 28 luglio, riduce drasticamente gli adempimenti per accedere al superbonus 110%. Una rivoluzione straordinaria che porta immediatamente la semplificazione ‘a casà dei cittadini, delle imprese e di tutti i professionisti coinvolti, dagli ingegneri ai geometri. Da domani sarà operativo. E’ la prova del nuovo corso impresso dal Pnrr: fare presto, bene e insieme. Per facilitare la vita ai cittadini e alle imprese. Per la crescita e lo sviluppo del Paese”. Così Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, commenta il via libera della Conferenza Unificata all’accordo per l’adozione del modulo Cila-superbonus.
La legge prevede che i moduli approvati previa intesa o accordo sono livelli essenziali delle prestazioni, dunque obbligatori. In questo modo si dà certezza a cittadini e operatori e alle stesse amministrazioni, in particolare ai Comuni. Il modulo per la Cila-superbonus contiene solo le informazioni essenziali. Devono essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile (come la data di rilascio), ma per gli edifici la cui costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967 è sufficiente una dichiarazione. Non è più necessaria l’attestazione di stato legittimo, particolarmente complessa e onerosa, ma è sufficiente la dichiarazione del progettista di conformità dell’intervento da realizzare. Anche la documentazione progettuale da allegare è improntata alla massima semplificazione: l’elaborato progettuale da presentare consiste nella descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare. Eventuali elaborati grafici saranno presentati soltanto se indispensabili a una più chiara e compiuta descrizione. Per gli interventi in edilizia libera, basterà una semplicissima descrizione dell’intervento nel modulo.
Per facilitare la compilazione, è inclusa una tabella riepilogativa degli allegati al modulo, che illustra anche i casi in cui si rendono necessari.
(ITALPRESS).
La legge prevede che i moduli approvati previa intesa o accordo sono livelli essenziali delle prestazioni, dunque obbligatori. In questo modo si dà certezza a cittadini e operatori e alle stesse amministrazioni, in particolare ai Comuni. Il modulo per la Cila-superbonus contiene solo le informazioni essenziali. Devono essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile (come la data di rilascio), ma per gli edifici la cui costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967 è sufficiente una dichiarazione. Non è più necessaria l’attestazione di stato legittimo, particolarmente complessa e onerosa, ma è sufficiente la dichiarazione del progettista di conformità dell’intervento da realizzare. Anche la documentazione progettuale da allegare è improntata alla massima semplificazione: l’elaborato progettuale da presentare consiste nella descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare. Eventuali elaborati grafici saranno presentati soltanto se indispensabili a una più chiara e compiuta descrizione. Per gli interventi in edilizia libera, basterà una semplicissima descrizione dell’intervento nel modulo.
Per facilitare la compilazione, è inclusa una tabella riepilogativa degli allegati al modulo, che illustra anche i casi in cui si rendono necessari.
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