L’Agenzia delle Entrate può accedere all’intera cronologia del tuo conto corrente senza che un giudice lo autorizzi. Lo ha fatto per decenni, lo consente la legge italiana e la Corte di Cassazione lo ha persino avallato in più occasioni. Ma l’8 gennaio 2026 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha detto che questo sistema viola i diritti fondamentali dei cittadini e ha indicato all’Italia la strada per correggerlo.

La sentenza: chi ha vinto e perché

Il caso che ha portato alla pronuncia si chiama Ferrieri e Bonassisa contro Italia, ricorsi nn. 40607/19 e 34583/20. Due contribuenti italiani avevano scoperto, attraverso le comunicazioni dei propri istituti di credito, che l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto e ottenuto l’accesso integrale ai loro rapporti bancari: estratti conto, movimenti, transazioni, per interi periodi d’imposta. Nessuna notifica preventiva, nessun provvedimento motivato, nessun giudice chiamato a valutare la necessità e la proporzionalità di quella misura.

I due hanno presentato ricorso a Strasburgo. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo li ha parzialmente accolti, richiamando l’articolo 8 della Convenzione europea, che tutela il rispetto della vita privata e della corrispondenza. La violazione riscontrata è di natura strutturale: non dipende dalla condotta dei singoli funzionari dell’Agenzia, ma dalla qualità della legge italiana, che consente un potere di accesso ampio, discrezionale e privo di limiti definiti.

La sentenza si inserisce in una linea giurisprudenziale già inaugurata nel 2025. Prima c’era stata Italgomme Pneumatici contro Italia, del 6 febbraio 2025, poi Agrisud contro Italia, dell’11 dicembre 2025. Tre condanne in dodici mesi, tutte con la stessa diagnosi: l’Italia non garantisce ai propri contribuenti le tutele minime che l’Europa richiede quando un’autorità pubblica accede alla loro sfera privata.

Il meccanismo italiano e il suo punto debole

Per capire perché il sistema italiano è formalmente legale ma sostanzialmente carente, bisogna partire dalla norma. L’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, e il corrispondente art. 51 del D.P.R. n. 633/1972, attribuiscono all’amministrazione finanziaria il potere di richiedere agli istituti di credito i dati bancari dei contribuenti. L’unico passaggio intermedio previsto dalla legge è un’autorizzazione interna: la firma del direttore regionale o centrale dell’Agenzia delle Entrate.

In pratica: l’Agenzia decide di fare un controllo, se lo autorizza da sola, lo esegue. Nessun organo terzo entra nella catena. La Corte di Cassazione, in diverse pronunce, ha persino stabilito che l’autorizzazione non richieda motivazione. Il contribuente scopre di essere stato controllato, di solito, solo quando l’accertamento è già arrivato alla sua porta o, come nel caso Ferrieri e Bonassisa, quando la sua banca lo informa di aver dovuto trasmettere i dati al Fisco.

La Corte di Strasburgo ha rilevato tre carenze specifiche che il sistema italiano non riesce a sanare con le sue regole attuali. Prima: le norme nazionali non definiscono con sufficiente precisione le circostanze che giustificano l’avvio di un’indagine bancaria, lasciando all’Agenzia una discrezionalità troppo ampia. Seconda: non esiste un obbligo di motivazione dell’autorizzazione: il direttore firma, ma non deve spiegare perché. Terza: non è disponibile alcun meccanismo di controllo giurisdizionale effettivo sul corretto svolgimento delle indagini, né prima né subito dopo che queste vengono avviate.

Il Garante del contribuente, che in astratto potrebbe svolgere una funzione di supervisione, è stato esplicitamente escluso dalla Corte come rimedio adeguato: le sue determinazioni non sono vincolanti e non soddisfano i requisiti di indipendenza richiesti dall’art. 8 della Convenzione.

Cosa dice il diritto europeo e cosa chiede all’Italia

L’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo non vieta le ingerenze dello Stato nella vita privata dei cittadini: le ammette, ma solo a precise condizioni. L’ingerenza deve essere prevista dalla legge, deve perseguire uno scopo legittimo, deve essere necessaria in una società democratica. E soprattutto deve essere proporzionata.

Nessuno a Strasburgo ha detto che combattere l’evasione fiscale sia illegittimo. Il problema, per la Corte, è il modo: una base giuridica che non delimita i poteri dell’amministrazione, un’autorizzazione che non motiva, l’assenza di un giudice che verifichi la reale necessità dell’indagine e l’impossibilità per il contribuente di contestare i controlli nel momento in cui avvengono.

In applicazione dell’art. 46 della Convenzione, la CEDU ha classificato la violazione come sistemica: non un caso isolato, ma un difetto strutturale dell’ordinamento italiano che rischia di produrre violazioni future in serie. Questo obbliga l’Italia ad adottare misure generali di riforma, non solo a risarcire i ricorrenti del singolo caso.

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha preso sul serio questa indicazione: con l’ordinanza n. 2510/2026, depositata il 5 febbraio 2026, ha rinviato a nuovo ruolo un contenzioso già in discussione per consentire una nuova udienza alla luce della sentenza CEDU. Il segnale è evidente: i giudici italiani iniziano ad adeguarsi, anche in assenza di una riforma legislativa.