Riceviamo e pubblichiamo
Non c’è nulla di tecnico, e tanto meno di neutrale, in una legge elettorale che impone alle liste l’indicazione obbligatoria di un candidato premier, cancella ogni preferenza, blinda gli eletti nelle liste di partito e aggiunge un premio di maggioranza fisso costruito per trasformare una maggioranza relativa in una rendita di potere parlamentare.
Qui non si sta “correggendo” il sistema elettorale. Lo si sta forzando.
La prima forzatura è politica, ma soprattutto di natura costituzionale: l’obbligo di indicare un “capo” della competizione come condizione di ammissibilità delle liste. In un ordinamento parlamentare, però, il Presidente del Consiglio non è eletto dal corpo elettorale, è nominato dal Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 92 Cost. e deve ottenere la fiducia delle Camere ai sensi dell’art. 94 Cost. Pertanto, se la legge elettorale costruisce la competizione attorno a una designazione obbligatoria del “premier”, non introduce ancora formalmente un’elezione diretta, ma ne fabbrica il simulacro politico e istituzionale. E così spinge una legge ordinaria oltre il suo confine naturale, non si limita a regolare il voto, ma tenta di piegare la forma di governo.
La seconda forzatura è democratica, liste bloccate, nessuna preferenza, nessuna scelta reale sugli eletti. Al riguardo, la Corte costituzionale ha già spiegato che è lesiva della libertà del voto una disciplina nella quale, per gli eletti, manchi qualunque effettiva indicazione personale da parte degli elettori; ed è per questo che, nel valutare l’Italicum, ha considerato decisivi i collegi ridotti, il solo capolista bloccato e la possibilità di esprimere preferenze (Corte Cost. 35 del 2017) .Quindi, tornare ad insistere a liste integralmente bloccate significa riportare il Parlamento nelle mani delle segreterie, non degli elettori.
La terza forzatura riguarda il premio di maggioranza. Sul punto giova ricordare che, la Corte Costituzionale non ha mai detto che un premio sia sempre illegittimo. Ha detto, però, che esso regge solo se resta dentro i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, e non provoca una sovrarappresentazione eccessiva della forza vincente. Infatti, ricordo ancora che la sentenza n. 35 del 2017 è chiarissima, nel senso che, il legislatore può introdurre un meccanismo premiale, ma il controllo di costituzionalità resta fermo quando la soglia o il premio comprimano troppo la rappresentatività .
Il punto, allora, non è la formula in astratto. È l’effetto concreto. Se si stabilisce un premio fisso di seggi, lo si cumula alla quota proporzionale, lo si porta fino a un tetto massimo prefissato, si sottraggono poi gli eccedenti dalla quota proporzionale della lista beneficiaria e si lasciano fuori dal tetto i seggi eletti all’estero, il risultato non è un sistema più chiaro: è un sistema più manipolabile. Non fotografa il voto; lo corregge, lo spinge, lo deforma.
Le soglie di sbarramento, prese da sole, non basterebbero a rendere il sistema incostituzionale: la giurisprudenza ammette che servano a evitare la frammentazione e a favorire la governabilità . Ma qui il problema non è il singolo ingranaggio. È la macchina intera. Soglie, premio fisso, liste bloccate, designazione obbligatoria del capo politico: tutto concorre a concentrare il potere e a comprimere la rappresentanza politica.
Ed è proprio questo il limite che la Corte Costituzionale ha piu’ volte segalato, sono illegittime le discipline elettorali che, pur invocando la stabilità e l’efficienza decisionale, producono una compressione eccessiva della funzione rappresentativa e dell’eguale diritto di voto, fino a determinare una alterazione profonda della rappresentanza democratica.
In altre parole, la governabilità è un valore costituzionale, la proprietà privata delle istituzioni no, con il rischio che aumenti sempre di piu’ l’astenzionismo.
Infatti, quando una legge elettorale trasforma il voto in una investitura personale di fatto, riduce gli elettori a ratificatori di liste chiuse e gonfia artificialmente la maggioranza parlamentare, non rafforza la democrazia parlamentare temo che la stia svuotando.
E quando, per farlo, prova anche a condizionare indirettamente il circuito che va dalla nomina del Governo alla fiducia delle Camere, entra in rotta di collisione con il cuore della Costituzione, giova ricordare che, gli artt. 92 e 94 non sono una clausola ornamentale, ma il presidio contro ogni scorciatoia plebiscitaria.
Pertanto, mi auguro che in Senato, si corregga il tiro, diversamente si rischia di partorire una legge elettorale a rischio incostituzionalità.
Una legge così non promette stabilità. Promette predominio.
Non semplifica il sistema. Lo altera.
Non dà più forza al voto. Gliene toglie con serio rischio per il sistema democratico.
Avvocato Giuseppe Ribaudo Amministrativista del foro di Palermo






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