Il Tribunale amministrativo regionale, sezione staccata di Catania, ha respinto il ricorso del Comune di Francofonte contro l’Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa, confermando lo stop all’inserimento nel piano economico-finanziario d’ambito dei costi legati a un intervento di efficientamento energetico degli impianti idrici comunali. La sentenza, depositata dal presidente estensore Daniele Burzichelli dopo l’udienza pubblica del 25 giugno scorso, compensa le spese di giudizio tra le parti.
Gli investimenti sostenuti dal Comune di Francofonte
Al centro della vicenda un contratto, la convenzione n. 1004 del 2023, con cui Francofonte aveva affidato a un privato l’ammodernamento degli impianti di sollevamento e distribuzione delle acque di falda, per un valore di oltre 4,3 milioni di euro. Il Comune aveva chiesto che questi oneri, insieme a un vecchio mutuo per la rete idrica risalente ai primi anni Duemila, entrassero nel piano economico-finanziario di Aretusacque, il gestore unico del servizio idrico nell’ambito siracusano: un passaggio che avrebbe permesso di scaricare quei costi sulla tariffa pagata da tutti gli utenti della provincia.
I no dell’Ati idrico
L’Ati aveva già detto no una prima volta sul mutuo, poi con un provvedimento del dicembre 2025 ha respinto anche la richiesta sulla convenzione di efficientamento, al termine di un’istruttoria che ha fatto emergere diverse criticità: collaudi presentati in ritardo e privi delle firme del direttore lavori e del responsabile del procedimento, mancanza degli atti di gara e dei calcoli di convenienza economica, e soprattutto modifiche non giustificate tra le condizioni poste a base di gara e quelle poi effettivamente inserite nel contratto, su durata e canone.
Le motivazioni del Tar
Francofonte si è difeso sostenendo che l’ATI avrebbe dovuto attenersi a una delibera del 2023 con cui un commissario ad acta, nominato dalla Regione per far aderire il Comune ad Aretusacque , aveva già preso atto di quei costi. Il Tar ha respinto questa ricostruzione: il commissario, spiegano i giudici, aveva poteri limitati alla sola adesione societaria e nessuna competenza sulla pianificazione economico-finanziaria dell’ambito, materia che la legge riserva in modo esclusivo all’Assemblea Territoriale Idrica.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto legittimo il diniego richiamando i principi dell’Anac e dell’Arera sul cosiddetto full cost recovery: in tariffa possono confluire solo costi efficienti e verificati, e inserire oneri privi di riscontro documentale si sarebbe tradotto in un aggravio ingiustificato per gli utenti dell’intero ambito. I giudici hanno escluso anche un possibile arricchimento senza causa a favore del gestore, osservando che un’eventuale utilità economica derivante dagli impianti potrà eventualmente essere fatta valere in altra sede, di natura civilistica.
Nella sentenza pesa anche un altro elemento: secondo il Tar, il Comune non ha collaborato con l’ATI nella fase di ricognizione degli oneri tra il 2022 e il 2023, e ha gestito la convenzione con il privato in piena autonomia, senza mai coinvolgere l’ente di governo dell’ambito.






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