Il TAR Palermo ha respinto il ricorso proposto da sei società cooperative sociali che, nel territorio del Comune di Casteltermini, gestiscono diverse strutture di ricovero di soggetti affetti da disabilità psichica per le cui prestazioni socio-assistenziali è previsto il pagamento, da parte del Comune, della relativa retta in base alle apposite convenzioni stipulate tra l’Ente e le medesime cooperative.

Il ricorso contro la riduzione dei costi

Queste ultime, in particolare, hanno impugnato la deliberazione della Giunta Municipale con la quale il Comune di Casteltermini, scadute le convenzioni a suo tempo stipulate, ha predisposto un nuovo schema di convenzione apportando una riduzione del 5% sui costi di gestione contabilizzati, anziché applicare per le prestazioni nel frattempo rese i criteri previsti dalle vecchie convenzioni.

Delibera del Comune impugnata

Si è costituito in giudizio il Comune di Casteltermini, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e chiedendone comunque, nel merito, il rigetto in quanto infondato giacché, all’epoca dell’adozione della delibera impugnata, non vi era alcuna convenzione vigente tra le parti; le convenzioni a suo tempo stipulate con le cooperative ricorrenti erano, infatti, scadute da tempo.

Inoltre, la scelta di ridurre i costi di gestione conseguiva all’avvenuta approvazione del piano pluriennale di riequilibrio finanziario.

La pronuncia del TAR

Il T.A.R. Palermo, Sezione Terza – Presidente dott.ssa Maria Cristina Quiligotti, giudice relatore dott.ssa Maria Cappellano – in aperta condivisione delle tesi difensive formulate in giudizio dall’Avv. Girolamo Rubino a difesa dell’Ente, ha respinto il ricorso proposto dalle sei cooperative, rilevando come, in ogni caso, il riconoscimento del diritto al pagamento di un corrispettivo per le prestazioni rese secondo i vecchi criteri e in base alle convenzioni ormai scadute, esulerebbe dalla giurisdizione del giudice amministrativo.

Con la medesima pronuncia, inoltre, il T.A.R. ha condannato le cooperative ricorrenti, in solido fra di loro, al pagamento, in favore del Comune di Casteltermini, delle spese di giudizio liquidate in complessivi  3.200,00 euro, oltre oneri accessori come per legge.

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