L’Arma dei carabinieri condannata. Dovrà pagare, sulla base di una sentenza del Cga, le spese di affitto del comandante di una stazione dell’Agrigentino. In base alla decisione dei giudici l’ufficiale dovrà essere ristorato per le spese sostenuto per ben 8 anni. Lo stesso ufficiale ha dimostrato che l’alloggio di servizio proposto non era abitabile. L’inutilizzabilità della struttura costrinse il comandante a cercare un altro immobile. I giudici di appello hanno confermato la sentenza di primo grado del Tar.

L’antefatto

I.M., originario di Casabona in provincia di Catanzaro, 59 anni, luogotenente in servizio al nucleo radiomobile di Canicattì il 6 marzo 2008, diventata comandante della stazione. Il comando Legione carabinieri Sicilia fece la nomina. Contestualmente sempre l’Arma riconobbe all’ufficiale il diritto ad avere assegnato l’alloggio di servizio presso la caserma che avrebbe diretto. Ma si scoprì che l’immobile versava in stato di abbandono e che, pertanto, necessitava di opere di ristrutturazione. A fronte dell’oggettivo stato di incuria in cui si trovava l’immobile, il comandante si vedeva costretto a dover ricercare personalmente un alloggio. Tutto ciò nonostante avesse diritto ad una sistemazione di servizio.

Le sollecitazioni

Più volte, e in diverse occasioni, l’ufficiale aveva sollecitato il comando regionale dei carabinieri a procedere all’assegnazione di un alloggio di servizio nel territorio di Canicattì. Ovviamente con costi di locazione a carico dell’amministrazione. A distanza di 8 anni dal sorgere del diritto all’assegnazione, l’amministrazione nel gennaio 2016, con un proprio atto, revocava la precedente concessione di alloggio. Nel contempo provvedeva ad attribuire al comandante un alloggio fuori caserma nel territorio di Canicattì. Solamente il 3 marzo 2016 il comandante conseguiva finalmente la piena disponibilità dell’alloggio di servizio che gli sarebbe dovuto spettare fin dalla data del conferimento dell’incarico, ossia 8 anni prima.

La richiesta di risarcimento

Ecco perché l’ufficiale richiedeva all’Arma il ristoro delle spese di locazione sostenute dal 6 marzo 2008 fino al giorno dell’effettiva assegnazione dell’alloggio di servizio. A fonte dell’inerzia dell’amministrazione, il comandante con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino, proponeva un ricorso davanti al Tar. Ad essere stato richiesto il riconoscimento del danno subito e la condanna dell’Arma dei carabinieri al relativo risarcimento. In giudizio, il legale dimostrava la fondatezza del diritto all’alloggio di servizio per il comandante della stazione. Ad essere evidenziata anche “l’illegittimità del comportamento tenuto dall’Arma”. Secondo la tesi dell’avvocato da un canto aveva assegnato un alloggio non fruibile e dall’altro non si attivava per trovare un’alternativa.

La prima sentenza del Tar

Il Tar di Palermo, con sentenza dell’1 febbraio dello scorso anno, aveva accolto il ricorso proposto dal comandante. Venne riconosciuto il dovere dell’Arma, che quindi veniva condannata già in primo grado, di garantire la pronta disponibilità dell’alloggio di servizio con risarcimento per il militare. Contro il pronunciamento il comando Legione propose appello, chiedendone la riforma con “sospensione degli effetti”.

La fase cautelare

In fase cautelare, il Cga nel maggio scorso ha ritenuto insussistenti i presupposti necessari per sospendere l’esecutività della sentenza impugnata. In questi giorni è stato respinto l’appello proposto dal comando Legione, confermando la sentenza resa dal Tar e condannando l’Arma dei carabinieri al pagamento delle spese giudiziali. A questo punto, l’Arma dovrà offrire al ricorrente una somma adeguata ai canoni locativi corrisposti dal militare per gli otto anni durante i quali ha alloggiato, a proprie spese, in un’altra abitazione. Diversamente, in mancanza di accordo tra le parti, il militare potrà agire in giudizio per ottenere l’esecuzione coattiva della sentenza.