Errori nelle domande sottoposte ai candidati e viene sospesa la graduatoria per la copertura di 344 unità di personale per il potenziamento dei Centri per l’impiego della Sicilia – Profilo Specialista mercato e servizi lavoro (SML).
Il bando e le domande sbagliate
La Regione Siciliana ha bandito un concorso per l’assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) volto al potenziamento dei Centri per l’Impiego della Sicilia. Di tali posti ben 334 sono relativi al profilo CPI –SML. Il bando di concorso, in particolare, ha previsto una prima preselezione dei candidati sulla base dei titoli posseduti, e una successiva prova scritta per la quale è stata prevista, ai fini del superamento, una soglia minima di punteggio pari a 21 punti.
Il punteggio più basso
P.S., di Favara, essendo in possesso di tutti i requisiti e i titoli richiesti, ha presentato la propria domanda di partecipazione al concorso in parola con riferimento al Profilo Specialista mercato e servizi lavoro (SML). Nel mese di maggio del 2022 si sono svolte le prove della procedura concorsuale, cui prendeva parte anche la dottoressa P.S. La Commissione ha assegnato al compito della concorrente un punteggio pari a 20,55, a fronte dei 21 punti richiesti per il superamento della prova scritta, e conseguentemente non l’ha inserita nell’elenco dei soggetti idonei.
Il ricorso
La donna, ritenendo sbagliata la valutazione della Commissione, con il patrocinio dei legali Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha proposto un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana. Gli avvocati, rilevando l’erroneità della valutazione data dalla Commissione di concorso ad alcune risposte fornite dalla candidata ad alcuni dei quesiti a risposta multipla richiesto un provvedimento cautelare per sospendere gli effetti del provvedimento impugnato.
La decisione del CGA
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, condividendo le tesi sostenute dai legali, ha espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza di sospensione, rilevando come l’esecuzione del provvedimento impugnato potrebbe cagionare alla candidata un pregiudizio grave e irreparabile in quanto “nelle more del giudizio di merito si consoliderebbe la posizione dei soggetti utilmente collocati in graduatoria, anche in ordine all’assegnazione delle sedi”. Come risultato di questa pronuncia, la Regione non potrà procedere all’assegnazione delle sedi senza tenere conto della posizione della dottoressa P.S.
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