Legittima la sfiducia al Presidente del Consiglio Comunale di Canicattì e dunque l’elezione del suo successore alla Presidenza.

La prima sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, con la sentenza n. 129/2016 (Pres. C. Criscenti, est. M. Cappellano), depositata venerdì, ha ritenuto legittima la mozione di sfiducia approvata dal Consiglio comunale di Canicattì che ha portato alla revoca dell’allora Presidente del Consiglio comunale e respinto il ricorso che lo stesso aveva preposto.

Accogliendo le tesi dei difensori del Presidente Ivan Trupia – Gaetano Armao e Giusy Savarino -, eletto dal consiglio comunale a seguito della sfiducia al predecessore, i giudici amministrativi hanno ritenuto che i fondati motivi posti a base della mozione di revoca di D.L. poiché essi “incidono obiettivamente sulla istituzionale imparzialità di tale figura”.

Sono state invece totalmente respinte le tesi del ricorrente – difeso dagli avv. Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia poi sostituiti dall’avv. Giovanna Giglia – come già avvenuto anche in sede cautelare: sia di fronte allo stesso Tribunale amministrativo (ord. n. 275/2014) e che al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (ord. n. 263/2014) che avevano in precedenza rigettato anche le domande cautelari.
Il Comune di Canicattì era difeso dall’avvocato Alessandro Finazzo.

Secondo le argomentazioni poste a base della mozione approvata dal Consiglio comunale (n.1 del 3 gennaio 2014) sulla base delle previsioni della normativa in materia (art. 11 bis della l.r. n. 35/1997 ed art. 23 bis dello Statuto comunale) vi sarebbe stata una conduzione della presidenza del consiglio comunale caratterizzata alcune irregolarità e violazione del principio di imparzialità della funzione presidenziale.

Il TAR, confermando la giurisprudenza amministrativa sulla revocabilità dell’incarico di vertice del consiglio comunale ha precisato che “il soggetto chiamato a ricoprire la carica in questione deve assumere un atteggiamento il più possibile imparziale e improntato alla continenza verbale, e ciò proprio per il ruolo di garante che viene a rivestire”, peraltro “venendo in rilievo il rapporto tra il presidente e i consiglieri comunali, è indubbio che la revoca possa trarre origine anche da motivazioni latamente politiche; resta, pertanto, inevitabilmente fuori dal sindacato di legittimità del giudice amministrativo la valutazione strettamente politica della vicenda”.