pippo manuli

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La dichiarazione di dissesto finanziario costituisce per gli enti locali una procedura eccezionale, disciplinata in via principale dal Testo Unico Enti Locali (TUEL, d.lgs. 267/2000, artt. 244 ss.), nonché dalle norme speciali che ne regolano l’attuazione, tra cui il D.P.R. 378/1993 e, per la Regione Siciliana, la L.R. 38/1994, che recepisce con rinvio dinamico la normativa statale e la giurisprudenza della Corte dei Conti, Sezione Autonomie.

La ratio di tale istituto è duplice: da un lato, ripristinare la regolarità della gestione finanziaria dell’ente, dall’altro, garantire la par condicio dei creditori attraverso un procedimento di accertamento e soddisfazione dei debiti pregressi.

Nel novembre/dicembre 2024 il Comune di Taormina ha dichiarato la chiusura del dissesto “in bonis”. Tuttavia, l’iter seguito e le modalità con cui tale chiusura è stata formalizzata sollevano molteplici perplessità, sia sul piano della legittimità formale, sia su quello della sostanza economico-finanziaria.

2. Quadro normativo di riferimento

Il procedimento di dissesto si articola in fasi scandite dalla normativa:

Art. 252 TUEL: istituzione dell’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL), cui compete la gestione dei debiti pregressi.

Art. 254 TUEL: ricognizione della massa passiva e attiva.

Art. 255 TUEL: piano di rilevazione e liquidazione dei debiti.

D.P.R. 378/1993: regolamenta in dettaglio la procedura di accertamento della massa passiva.

L.R. Sicilia 38/1994: recepisce il quadro normativo nazionale.

Dl 35/2013 e norme correlate (L. 350/2003, L. 140/2004, L. 64/2013): misure straordinarie di pagamento dei debiti della P.A.

Giurisprudenza costante della Corte dei Conti: vincola anche gli enti siciliani, imponendo un controllo stringente sulla veridicità dei debiti e sul rispetto dei limiti di spesa corrente durante il dissesto (cfr. Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, delibera. n. 14/2012; Sezione Autonomie, delibera. n. 2/2019 e n. 14/2020).

 3. L’operato dell’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL)

L’OSL di Taormina ha dichiarato, in prima battuta, una massa passiva di circa 44 milioni di euro, successivamente lievitata a oltre **110 milioni** a seguito di ripetuti bandi per l’ammissione dei creditori. Tale incremento, non adeguatamente motivato, desta dubbi sotto due profili:

Qualità del controllo l’accoglimento di domande risalenti addirittura agli anni ’80, spesso validate solo da generiche dichiarazioni degli uffici comunali, sembra contravvenire ai criteri di verifica di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti dalla normativa (art. 254 TUEL; D.P.R. 378/1993, artt. 2 e ss.).

Gestione delle transazioni: alcune liquidazioni integrali (avvocati, consulenti, spese legali) risultano incompatibili con lo spirito della procedura “semplificata”, che prevede riduzioni proporzionali (art. 255, comma 10 TUEL; Corte dei Conti, Sez. Autonomie, delibera. n. 15/2019).

Particolarmente controversa appare la transazione con **Impregilo**: l’accordo ha riconosciuto circa 30 milioni all’impresa, nonostante il collaudo finale dei parcheggi accertasse un danno a favore del Comune stimato in quasi 40 milioni. Tale importo, di fatto cancellato, ha inciso pesantemente sul bilancio dell’ente. Analoghe perplessità emergono per le transazioni relative all’Istituto Sant’Antonio e alla rete fognaria, (Ente partecipato dal Comune).

4. Irregolarità gestionali e violazioni di competenze

Altre anomalie riguardano la sovrapposizione di funzioni tra Comune e OSL:

Il Comune ha continuato a incassare ruoli e crediti relativi al periodo ante dissesto, che spettavano esclusivamente all’OSL (violazione art. 252, comma 4 TUEL).

 È stata confermata, senza evidenti motivazioni, la medesima società di riscossione incaricata anche prima del dissesto, alimentando una commistione non consentita tra vecchie e nuove competenze.

 L’OSL non ha esercitato i dovuti controlli su assunzioni straordinarie presso l’azienda speciale comunale, passata da 80 a quasi 300 unità (più interinali), malgrado la normativa imponesse rigidi controlli sul personale ( DM 28 dicembre 2022) e limiti alla spesa corrente non obbligatoria (art. 259, comma 2 TUEL; Corte dei Conti, Sez. Reg. Sicilia, deliberazioni di controllo 2020-2022). da segnalare anche le prescrizioni previste nel DM su citato.

5. La chiusura “in bonis” e le sue contraddizioni

La chiusura del dissesto è stata annunciata congiuntamente da Sindaco e OSL, ma ratificata in Consiglio Comunale solo dopo oltre 150 giorni. a babbo morto.. I dati comunicati parlano di un avanzo di circa 5 milioni e di 10 milioni di debiti trasferiti al Comune.

Tuttavia, secondo la disciplina della chiusura semplificata (art. 258 TUEL), la condizione di “in bonis” presuppone che l’ente riparta al 1° gennaio 2021 senza residui debiti o crediti. La traslazione di passività all’ente, unita alla mancata chiarezza sul trattamento di parte dell’avanzo di cassa (14 milioni), sembra in aperta contraddizione con questa previsione e con gli indirizzi della Corte dei Conti (Sez. Autonomie, delib. n. 14/2020).

6. Considerazioni conclusive

Il caso Taormina rappresenta un esempio problematico di gestione del dissesto finanziario:

 l’OSL ha adottato procedure poco trasparenti e non sempre conformi al quadro normativo;

* il Comune ha agito in spregio alla distinzione di competenze tra gestione ordinaria e straordinaria;

* la chiusura in bonis appare più il frutto di un’esigenza politica di “normalizzazione” che di un effettivo risanamento.

In questo senso, la vicenda rischia di costituire un **pericoloso precedente**: la chiusura anticipata e “intempestiva” del dissesto, priva dei necessari presupposti, mina la credibilità dell’istituto stesso e lascia irrisolti nodi strutturali che potrebbero riemergere nel futuro prossimo della città.


Luogo: Palazzo Giurati, Corso Umberto, 221

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