Fontanarossa in ginocchio da giorni. La cenere vulcanica dell’Etna ha imposto stop e ripartenze continue ai voli in arrivo e in partenza dal 7 agosto, con chiusure prolungate degli spazi aerei attorno allo scalo catanese. Il bilancio, aggiornato all’11 agosto, parla di circa 700 voli saltati tra mancati arrivi, partenze e cancellazioni, di cui circa 400 cancellazioni dirette in partenza secondo i dati diffusi dalla Sac. Numeri pesanti, che si sono tradotti in migliaia di passeggeri bloccati tra chi doveva rientrare e chi aveva prenotato una vacanza in Sicilia.

Cosa dice la legge sull’eruzione vulcanica

Il primo punto da chiarire è giuridico. Un’eruzione vulcanica rientra tra le “circostanze eccezionali” previste dal Regolamento europeo 261/2004. Questo significa che la compagnia aerea può essere esonerata dal pagamento della compensazione forfettaria, quella che va da 250 a 600 euro. Ma attenzione: l’esonero riguarda solo l’indennizzo, non tutto il resto. Lo spiega bene Massimiliano Dona, presidente di consumatori.it, in un video diffuso in questi giorni: “la compagnia può essere esonerata dalla compensazione forfettaria, ma resta tenuta a rimborsarvi il costo del volo, se decidete di non partire, o ad assistervi se chiedete la riprotezione”.

Chi è bloccato in Sicilia

Per chi non riesce a tornare a casa, la strada è la riprotezione. Bisogna chiederla per iscritto: la compagnia deve trovare un volo alternativo e, nel frattempo, garantire assistenza con pasti, bevande e, se necessario, pernottamento in hotel con trasferimento incluso, tutto a proprie spese. Dona ricorda che su questo punto la giurisprudenza europea è netta: “l’eccezionalità dell’eruzione vulcanica non cancella l’obbligo di assistenza”. Tradotto: se la compagnia non organizza materialmente hotel e pasti, il passeggero può anticipare le spese, ma deve conservare ogni scontrino, fattura e ricevuta, indispensabili per ottenere il rimborso in un secondo momento.

Chi doveva partire per la Sicilia

Diverso il discorso per chi aveva una vacanza in programma e non è riuscito a partire. Qui conta molto cosa si è acquistato. Se si tratta di un semplice biglietto aereo, il regolamento europeo non obbliga la compagnia a rimborsare anche i costi della vacanza saltata. Se invece si è acquistato un pacchetto turistico, cambia tutto: il Codice del turismo riconosce l’impossibilità sopravvenuta di godere del viaggio. In questo caso va inviata una comunicazione scritta al tour operator, segnalando l’impossibilità di partire e chiedendo il rimborso.

E chi ha prenotato solo l’hotel

C’è anche una terza situazione, quella di chi ha prenotato soltanto il soggiorno, senza pacchetto. Anche qui esiste una giurisprudenza favorevole al turista, ma con un paletto preciso: bisogna dimostrare che l’impossibilità di raggiungere l’albergo era assoluta, cioè che non c’era alcuna alternativa percorribile. Se questa condizione è dimostrabile, secondo Dona si può arrivare comunque a un rimborso, anche parziale, per i giorni di soggiorno non goduti.

Non fermarsi al primo no

Il consiglio finale di Dona è quasi un invito alla resistenza: “non fermatevi alla prima risposta, sempre negativa, che vi daranno la compagnia, il tour operator, l’albergatore. Tenete duro”. Tra i suggerimenti pratici: farsi rilasciare sempre una comunicazione scritta che confermi cancellazione o ritardo e relativa causa, conservare le notizie di stampa sull’emergenza, comunicare subito alla compagnia se si sceglie il rimborso oppure la riprotezione (sono due strade diverse e alternative), non accettare automaticamente un voucher se si preferisce il rimborso in denaro, e inviare il reclamo scritto allegando prenotazione, prova della cancellazione e ricevute delle spese sostenute.

In sintesi

Tra cenere, spazi aerei chiusi e riaperture continue, il caos a Fontanarossa non è ancora finito. Ma per i passeggeri, sapere di essere tutelati — anche in presenza di una causa di forza maggiore come l’eruzione dell’Etna — può fare la differenza tra accettare rassegnati un danno e ottenere quanto spetta per legge.