Il detto “casa dolce casa”, si sa, lungi dall’essere solo un modo di dire, è un modo di vivere, di pensare, è segno forte di una cultura basata sull’amore degli italiani per il buon vecchio mattone, simbolo di sicurezza, stabilità, rifugio.

Sono circa 18 milioni le famiglie italiane che possiedono un’abitazione di proprietà, con un dato che supera di poco il 72% e variazioni minime che oscillano tra il 69% del Mezzogiorno e il 74% del nord-est.

Dati che sono peraltro destinati a crescere grazie alle innovazioni apportate dalla Legge di Stabilità 2016, in virtù della quale adesso anche i privati potranno accedere al cosiddetto Leasing abitativo, finora riservato alle aziende.

Molteplici i vantaggi del leasing rispetto al classico mutuo che non poche volte, soprattutto negli ultimi anni, ha costretto intere famiglie sul lastrico per l’onerosità delle sue rate ma soprattutto dei suoi tassi d’interesse.

Il leasing immobiliare ha il medesimo funzionamento di quello più noto previsto, ad esempio, per le automobili. Una società di leasing, (banca o finanziaria autorizzata e vigilata dalla Banca d’Italia) costruirà o acquisterà un immobile, il quale verrà messo a disposizione dell’utilizzatore che pagherà un “canone periodico“ per un determinato periodo di tempo. Alla fine si potrà riscattare la casa.

Appare evidente come la finalità sia quella di agevolare l’acquisto di un immobile, anche adibito ad abitazione principale, usufruendo di un canale di finanziamento innovativo e alternativo rispetto all’ordinario strumento del mutuo ipotecario.

Non a caso sono state previste anche una serie di agevolazioni fiscali e garanzie civilistiche finalizzate a favorire l’utilizzo dello strumento del leasing abitativo, che gode del vantaggio di modulare liberamente l’importo e la periodicità della rata della locazione finanziaria e del riscatto finale e di non dover concedere alcuna ipoteca essendo la società fornitrice del leasing garantita dalla conservazione proprietà del bene sino al riscatto.

Ricordiamo come l’orientamento della giurisprudenza, nel caso di mancato adempimento del compratore (es. omesso pagamento di rate), sia quello di ritenere che l’interesse del finanziatore vada identificato soltanto nel diritto di ottenere l’integrale restituzione della somma erogata a titolo di prestito, con gli interessi, il rimborso delle spese e gli utili dell’operazione, ma non quello di ottenere la restituzione dell’immobile.

Immobile scelto e acquistato dal privato utilizzatore in ragione delle sue personali esigenze, pagato dalla società di leasing e ad essa intestato soltanto in funzione di garanzia della restituzione del finanziamento. (Cass. civ. n. 888/2014; Cass. civ. n. 19732/2011; Cass. civ. n. 4969/2007; Cass. civ. n. 574/2005).

La circostanza di poter modulare quantità e importo delle rate, la necessità di trovare un’adeguata tutela agli eventuali vizi della cosa rendono necessario o quantomeno opportuna l’assistenza da parte di un professionista esperto nel settore immobiliare e finanziario che accompagni il cittadino in questa nuova forma di leasing a lui dedicato.