Con due sentenze depositate il 28 luglio scorso, il Tribunale del lavoro di Palermo ha nuovamente censurato l’operato del Ministero dell’Istruzione nella gestione della procedura di mobilità straordinaria per l’anno scolastico 2016/2017.

In particolare, accogliendo il ricorso proposto da due docenti palermitani assistiti dagli avvocati Dino Caudullo e Cristina Larosa, legali della Cisl Scuola Palermo-Trapani, il Giudice del lavoro ha evidenziato che non risulta spiegabile per quale ragione i ricorrenti siano stati scavalcati nella scelta della sede da soggetti che avevano riportato un punteggio inferiore al loro, in ambiti indicati fra le prime preferenze.

Non è condivisibile infatti, secondo il Tribunale di Palermo, la tesi sostenuta dal Miur secondo cui l’art. 6 del CCNI 8/4/2016 debba essere interpretato nel senso che, rispetto ad ogni ambito territoriale dovevano essere graduati tutti i concorrenti che lo avevano espresso per primo e successivamente coloro che lo avevano espresso per secondo e così via.

Secondo il Giudice infatti, questa lettura della norma si traduce nell’adozione di un criterio arbitrario e non rispondente alla clausola contrattuale: qualora l’insegnante abbia indicato come prima preferenza un ambito che non riesce ad ottenere attraverso il punteggio/precedenza, non riesce più a conquistare nessuno degli ambiti indicati con le preferenze dalla 2° in poi, atteso che in ogni ambito vengono messi a confronto e graduati solo coloro che lo hanno scelto per primo o al massimo per secondo).

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