Resta la decisione del Collegio di garanzia dello sport in tema di ripescaggi dell’11 settembre, che ha confermato il format del campionato di Serie B a 19 squadre. Lo ha deciso il Tar del Lazio con un’ordinanza, respingendo le richieste con le quali il Catania sollecitava la sospensione – e il successivo annullamento in sede di giudizio di merito – del collegio sportivo.
Il Tar, premettendo che “nell’ambito della presente fase cautelare caratterizzata dalla sommarietà della cognizione, ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, devono sussistere cumulativamente i due presupposti normativamente previsti del fumus boni iuris e del periculum in mora, tanto che la mancanza di uno solo dei predetti requisiti preclude al giudice amministrativo l’adozione di una qualunque misura cautelare”, ha ritenuto che “il ricorso non soddisfa più le necessarie condizioni di procedibilità in quanto la società istante non risulta che abbia ancora impugnato la decisione assunta dal Tribunale federale nazionale del 28 settembre con riferimento al format del campionato di Serie B”.
E “con riferimento invece al profilo del danno grave ed irreparabile (periculum in mora), vanno poi valutate le conseguenze che, alla luce dell’attuale situazione di fatto, un’eventuale decisione di accoglimento della domanda cautelare proposta con il ricorso in esame potrebbe provocare con riferimento a tutti gli interessi in gioco nella vicenda di che trattasi”. Ad avviso dei giudici amministrativi, “proprio comparando gli opposti interessi (ovvero quello della ricorrente a partecipare al campionato di Serie B e quello delle parti resistenti a non compromettere il regolare svolgimento, non solo del campionato di Serie B, ma anche di quello di Lega Pro), sembra prevalere quello finalizzato a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, anche in ragione del fatto che i due campionati risultano ormai in corso di svolgimento da più giornate”; e che “peraltro, l’auspicata acquisizione del titolo a partecipare al campionato di Serie B, allo stato, non costituisce una conseguenza immediata dell’eventuale accoglimento nel merito delle domande proposte con il ricorso in esame”.
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